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28.05.2015 - lavoro

INPS – TFR IN BUSTA PAGA (QU.I.R.) – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE IN BUSTA PAGA – FLUSSO UNIEMENS – CIRCOLARE N. 82/2015

Si informa che l’Inps con circolare n. 82 del 23 aprile 2015 ha fornito istruzioni allo scopo di favorire la corretta applicazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) in busta paga renendo noto le modalità di valorizzazione degli elementi che compongono il flusso Uniemens
A tal proposito si rammenta che la quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) in busta paga, prevista, in via sperimentale ed in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, dall’art. 1, commi 26-34, della Legge di stabilità 2015 é prevista dalle modalità attuative stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29.
Di seguito si forniscono gli aspetti di immediato interesse per le imprese.

Soggetti destinatari
Hanno diritto a richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del trattamento di fine rapporto (TFR), eccetto:
– i lavoratori dipendenti domestici;
– i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
– i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
– i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge fallimentare”);
– i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato, di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
– i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria ed in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi ed in relazione al periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti ministeriali;
– i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, di cui all’art. 7 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.
L’Inps sottolinea che sono altresì esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento; tale preclusione opera sino alla notifica, da parte dell’ente mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento. In tali ipotesi – precisa l’Inps – l’accesso alla Qu.I.R. è precluso in quanto il lavoratore e l’ente mutuante possono prevedere che, nel caso di risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro prima della totale restituzione del prestito, il recupero delle somme non restituite sia effettuato attraverso l’utilizzo del TFR, per cui il datore di lavoro è chiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore l’importo del debito residuo del contratto di finanziamento ed a versare detto importo all’ente mutuante.
Fatte salve le esclusioni sopra riportate, sul piano generale possono optare per la liquidazione mensile della Qu.I.R. anche i dipendenti che, in conseguenza della scelta operata a seguito della riforma della destinazione del TFR, hanno aderito (sulla base di modalità tacite o esplicite) alle forme pensionistiche complementari ovvero i dipendenti il cui TFR è versato al Fondo di Tesoreria.
Nei confronti dei lavoratori che non esercitano l’opzione volta a ottenere la Qu.I.R. o che non hanno le caratteristiche per accedervi, resta confermata, in materia di TFR, la disciplina prevista dall’art. 2120 del Codice civile, così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dalle relative disposizioni amministrative.

Requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell’accesso alla Qu.I.R.
Come accennato, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge di stabilità 2015, ai fini del diritto alla liquidazione della Qu.I.R., il lavoratore deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato da almeno sei mesi.
Per quanto concerne la corretta individuazione della natura privatistica del datore di lavoro, l’Inps richiama le indicazioni fornite nella Parte prima, punto 2, lettera a), della circolare n. 70 del 3 aprile 2007.
Relativamente al requisito della durata del rapporto di lavoro, l’Istituto precisa che:
– si tratta di anzianità minima maturata presso il medesimo datore di lavoro e, pertanto, la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza volta alla liquidazione della Qu.I.R.;
– a tale regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali – pur mutando il datore di lavoro – il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (come avviene, in particolare, nei casi di cessione del contratto di lavoro in forma individuale, di cui all’art. 1406 del Codice civile, nonché di variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda, ai sensi dell’art. 2112 dello stesso Codice);
– i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle indicate dall’art. 2110 del Codice civile (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), che non prevedano la maturazione del TFR (ad esempio, lavoratori in aspettativa non retribuita), non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile al fine del diritto alla liquidazione della Qu.I.R..
Da ultimo, l’Inps fa presente che la verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il diritto alla liquidazione mensile della Qu.I.R. viene effettuato dal datore di lavoro, anche con riferimento all’esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché le stesse gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall’ente mutuante.

Misura della Qu.I.R.
Al punto 3., la circolare in commento precisa che:
– la Qu.I.R è pari alla misura della quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni dell’art. 2120 del Codice civile, al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, cioè del contributo dello 0,50%, ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive. In proposito, l’Inps ricorda che:
– il contributo dello 0,50% non opera per i lavoratori con qualifica di apprendista;
– con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate la detrazione deve essere eseguita dal datore di lavoro esclusivamente nei limiti della contribuzione effettivamente versata, dopo l’applicazione delle misure di agevolazione;
– per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari che optano per la liquidazione della Qu.I.R., la relativa misura è pari all’intera quota del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricorrendone le condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle citate forme pensionistiche;
– ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015, la Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali.

Procedura di richiesta e liquidazione della Qu.I.R.
I lavoratori che, sussistendone le condizioni, intendano accedere alla liquidazione della Qu.I.R., devono presentare al datore di lavoro una apposita istanza, debitamente compilata e sottoscritta, predisposta secondo il modello allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015.
Copia di tale istanza, ovvero l’attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico, deve essere rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta.
Accertato il possesso dei requisiti, il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opera a partire dal mese successivo a quello di presentazione della predetta istanza, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018, ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. La liquidazione della Qu.I.R. viene effettuata:
– a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al finanziamento assistito da garanzia;
– a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al suddetto finanziamento.
L’Inps rimarca inoltre che:
– durante tutto il periodo di operatività della Qu.I.R. la scelta del lavoratore è irrevocabile;
– in relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede all’erogazione mensile della Qu.I.R., e per tutto il periodo di operatività, è sospeso – ove dovuto – il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari, di cui al Decreto Legislativo n. 252/2005. L’adesione del lavoratore dipendente alle citate forme pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
In merito ai termini di decorrenza delle disposizioni in esame, considerato che, ai fini dell’accesso all’erogazione della Qu.I.R., il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015, entrato in vigore il 3 aprile 2015, ha definito, fra l’altro, i termini di attuazione dei commi da 26 a 34 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015, l’Inps segnala che il primo periodo di paga utile per l’accesso a detta erogazione coincide con il periodo di paga maggio 2015.
In particolare, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno, ai rispettivi datori di lavoro, l’istanza riprodotta nell’allegato al menzionato decreto a partire dal 3 aprile 2015 e fino al giorno 30 dello stesso mese, potranno accedere alla Qu.I.R. che matura con il periodo di paga maggio 2015, con la relativa liquidazione nell’ambito delle competenze retributive:
– di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito;
– ovvero di agosto 2015, nel caso in cui il datore di lavoro ricorra a tale finanziamento.

Liquidazione della Qu.I.R. attraverso l’accesso al finanziamento assistito da garanzia
In merito a quanto previsto dagli articoli 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015 e 6, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015, l’Inps evidenzia che i datori di lavoro i quali abbiano alle proprie dipendenze meno di cinquanta addetti e, al contempo, non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, possono accedere ad un apposito finanziamento erogato dagli intermediari aderenti all’Accordo-quadro stipulato il 20 marzo 2015 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e l’Associazione Bancaria Italiana, allegato alla circolare in commento.
Tale finanziamento riguarda anche l’erogazione della Qu.I.R. dei lavoratori che, in precedenza, avevano scelto la destinazione del TFR (misura integrale o parziale) ai Fondi di previdenza complementare.
Il costo del finanziamento è stabilito sulla base delle intese contrattuali intervenute tra il datore di lavoro e l’intermediario aderente al predetto Accordo-quadro e, comunque, il tasso di interesse applicato, comprensivo di ogni eventuale onere, non può essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR.
Per quanto attiene al primo dei requisiti suindicati (numero di lavoratori inferiore a cinquanta unità), l’Inps precisa, fra l’altro, che:
– ai fini del calcolo del numero degli addetti si applicano i principi ed i criteri adottati per l’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, sulla base delle previsioni contenute nell’art. 1, commi 6-7, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007 e delle disposizioni contenute nella circolare n. 70/2007;
– nel novero degli addetti rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati (le unità di lavoro dei lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra l’orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale);
– il requisito occupazionale viene calcolato assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2014.
Per i datori di lavoro che iniziano l’attività nel 2015, ovvero negli anni successivi, il calcolo della media dei lavoratori deve essere eseguito con riferimento all’anno civile di inizio attività (cioè il momento in cui l’azienda comincia ad operare con dipendenti, che, di norma, individua il mese dal quale decorre l’insorgenza dei relativi obblighi contributivi). Ne consegue che per tali datori di lavoro:
– l’eventuale ricorso al finanziamento assistito da garanzia sarà possibile, ricorrendone i presupposti, a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’attività;
– laddove, durante l’anno di avvio dell’attività, maturando l’anzianità minima richiesta dalla legge, i dipendenti facessero richiesta di accesso alla Qu.I.R., resta fermo per i datori di lavoro l’obbligo della relativa erogazione in busta paga con risorse proprie.
In ordine al secondo requisito (insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria), l’Istituto sottolinea che sono escluse dalla possibilità di ricorrere al finanziamento assistito da garanzia le aziende che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 775 e successivi, della Legge n. 296/2006, anche se le stesse, al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta di accesso al finanziamento, possono contare su una media occupazionale inferiore ai cinquanta dipendenti.
Sul piano operativo, ai fini del finanziamento della Qu.I.R. in busta paga, i datori di lavoro devono richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento medesimo, attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall’INPS ed illustrate al punto 5.1. della circolare in discorso.
Sulla scorta delle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall’Istituto, il datore di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con l’intermediario aderente al menzionato Accordo-quadro (il contratto di finanziamento assistito da garanzia deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all’art. 46 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro).

Rimborso del finanziamento assistito da garanzia
L’art. 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015:
– fissa alla data del 30 ottobre 2018 il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia, secondo le modalità ed i criteri definiti nell’ambito dell’ Accordo-quadro sopra richiamato;
– prevede il rimborso anticipato del finanziamento assistito da garanzia in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento.
A quest’ultimo riguardo, l’Inps evidenzia che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo-quadro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro l’Istituto, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso la denuncia contributiva mensile, comunica all’intermediario l’ammontare delle Qu.I.R. fino a quel momento certificate, suddivise per ciascun periodo di paga. Conseguentemente, l’intermediario presenta con tempestività al datore di lavoro la richiesta di rimborso relativa al finanziamento utilizzato per la corresponsione della Qu.I.R. del lavoratore cessato, comprensiva degli interessi maturati.

Interruzione anticipata dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia
Le cause di interruzione anticipata dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia sono disciplinate dall’art. 7, commi 3-5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015.
Nello specifico:
– il comma 3 regola la fattispecie dell’uso in frode delle somme erogate nell’ambito del finanziamento assistito da garanzia, prevedendo la relativa interruzione in tutti i casi in cui sia accertato che lo stesso venga utilizzato, in tutto o in parte, per finalità diverse dalla liquidazione delle quote di Qu.I.R.. In tale ipotesi, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e dei relativi interessi;
– ai sensi dei commi 4 e 5, costituiscono, altresì, cause di interruzione anticipata del finanziamento assistito da garanzia l’insorgenza di procedure concorsuali ovvero di atti che prefigurano condizioni di crisi che interessano il datore di lavoro, elencati al punto 5.3. della circolare in esame. Laddove si verifichi una di queste condizioni nel corso dell’erogazione della Qu.I.R. il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata.

Finanziamento del fondo di garanzia
A copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi per l’erogazione della Qu.I.R., è stato istituito presso l’INPS uno specifico Fondo di garanzia, con dotazione iniziale, a carico del bilancio dello Stato, in misura pari, per l’anno 2015, a 100 milioni di euro.
Tale Fondo (che opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse) è alimentato dal gettito di un contributo pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il finanziamento assistito da garanzia.
In proposito, l’Inps osserva che:
– l’obbligo di versamento del contributo dello 0,20% opera con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R.;
– tale contributo resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso l’esonero per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, ai sensi dell’art.1, commi 118 e seguenti, della Legge di stabilità 2015.

Misure compensative
Ai datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso al finanziamento assistito da garanzia, all’erogazione della Qu.I.R., si applica la misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo n. 252/2005, cioè l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2 della Legge n. 297/1982, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, allo 0,20% e, per i dirigenti industriali, allo 0,40% della retribuzione imponibile.
Questa misura di esonero opera sulla base del principio della competenza e, pertanto, si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R., che, nel caso di ricorso al finanziamento assistito da garanzia, non coincide con il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima.
Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) disciplinate dall’art. 10, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 252/2005.
Dall’anno 2014, le suddette misure compensative di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28% come indicato nella circolare dell’Istituto n. 15 del 29 gennaio 2014.

Modalità di esposizione dell’erogazione della Qu.i.r. in Uniemens
Infine al punto 8., la circolare in commento illustra nel dettaglio le modalità di valorizzazione dell’erogazione della Qu.I.R. nel flusso Uniemens, precisando che l’utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici istituiti è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015.

 


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