INPS – SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2014 – ISTRUZIONI OPERATIVE – CIRCOLARE N. 128/2015 E MESSAGGI N. 4974/2015 E N. 5302/2015
A partire dalle ore 15.00 di mercoledì 26 agosto 2015 e fino alle ore 23.00 di giovedì 24 settembre 2015, potranno essere trasmesse via internet le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2014 delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello.
L’applicazione per l’invio delle domande è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione “Servizi online” del portale Inps.
Con circolare n. 128/2015 e messaggi n. 4974/2015 e n. 5302/2015 l’Inps ha comunicato le modalità operative con cui le imprese possono inoltrare all’Istituto le domande per poter accedere allo sgravio contributivo in parola.
Le imprese edili bresciane possono godere dello sgravio sulle somme erogate a titolo di Premio Cantiere (cessato nel corrente anno 2015), disciplinato dal Contratto Collettivo provinciale di lavoro, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014. Per quanto attiene l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), come noto, nel 2014 – e nel corrente anno 2015 – il Contratto Collettivo provinciale di Brescia a valere per le imprese edili non ne prevedeva l’erogazione. Peraltro, le imprese che operano fuori provincia – e hanno erogato anche tale voce retributiva – potranno usufruire dello sgravio anche sulle somme erogate a titolo di E.V.R. sommandole a quanto erogato a titolo di Premio di Cantiere.
Lo sgravio contributivo in commento, dapprima introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007), è stato oggetto di numerosi interventi che ne hanno modificato la disciplina e l’ambito di applicazione. Da ultimo è intervenuto il Decreto Interministeriale dell’8 aprile 2015 che ha fissato, per l’anno 2014, lo sgravio nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita nel medesimo anno 2014. Rinviando al prosieguo della circolare per gli ulteriori approfondimenti, si segnala che l’iter previsto dall’Istituto per poter usufruire dello sgravio si articola nei seguenti tre passaggi:
1) invio, da parte dell’impresa, della domanda di ammissione allo sgravio entro il 24 settembre 2015;
2) comunicazione dell’Inps circa l’ammissione allo sgravio con l’indicazione dell’importo ammesso allo sgravio stesso. Tale comunicazione sarà inviata dall’Inps alle imprese entro i sessanta giorni successivi;
3) recupero dello sgravio, da parte delle imprese ammesse a beneficiarne, in sede di invio delle denunce mensili mediante conguaglio con i contributi dovuti.
Misura dello sgravio contributivo
Per l’anno 2014, il citato Decreto 8 aprile 2015 prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello (come specificato) entro il limite del 1,60% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori. L’Inps ha chiarito che per “retribuzione contrattuale annua” si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali.
L’Istituto ha precisato che il contributo addizionale ASpI dell’1,40% dovuto per i rapporti di lavoro a tempo determinato potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero.
Per determinare il limite dello sgravio spettante, si dovrà pertanto applicare la percentuale indicata dal Decreto (1,60%) alla retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali a valere per l’anno 2014. Successivamente si dovrà procedere al confronto tra il tetto stesso e gli importi erogati sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva territoriale nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014 e dovrà essere utilizzato il minore tra i due importi.
Entro il tetto, come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
– per l’impresa: sgravio entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. E’ escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%, versato ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria;
– per il lavoratore: sgravio totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore (che è pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti soggetti alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni straordinaria; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%). Non costituisce oggetto di sgravio il contributo dell’1%, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2014 era euro 46.031,00).
Per una più agevole interpretazione si rinvia all’esempio riportato nella circolare Inps n. 51 del 30 marzo 2012, per l’anno 2010, che ha fornito i primi chiarimenti in materia (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 4/2012).
Requisiti delle imprese per beneficiare dello sgravio
Per la fruizione dell’agevolazione le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in materia di regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008). Pertanto le imprese:
– devono applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi;
– devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili;
– non devono essere state oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc.
La concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva – DURC – che verrà accertato dall’Istituto.
A tal fine il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.
La disciplina sopra riassunta, e dunque l’obbligo di invio dell’autocertificazione alla DTL, è stata confermata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 che, abrogando il precedente D.M. 24 ottobre 2007, ha introdotto il Durc on line dal 1° luglio 2015. Peraltro il Ministero del Lavoro con circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 ha chiarito che sono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007 precisando che per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007″.
Presentazione della domanda di sgravio
Le aziende dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’Inps, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.
L’applicazione per l’invio delle domande è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione “Servizi online” del portale Inps.
La domanda dovrà essere trasmessa dalle ore 15.00 di mercoledì 26 agosto 2015 alle ore 23.00 di giovedì 24 settembre 2015.
Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande – già trasmesse – fino alle ore 23,00 di venerdì 25 settembre 2015.
Contenuto della domanda
La domanda dovrà riportare i dati identificativi dell’impresa ed alcune informazioni relative al contratto di secondo livello che prevede le erogazioni soggette allo sgravio oltre all’indicazione della misura dello sgravio.
Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia poiché lo sgravio riguarda il Premio di Cantiere disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro le informazioni da indicare sono le seguenti:
a) Data stipula del contratto:
7 febbraio 2014;
b) Tipo di contratto: territoriale
c) Data validità del contratto dal:
1° gennaio 2014;
d) Data validità del contratto al:
31 dicembre 2014;
e) Ultra attività del contratto: no;
f) Depositario del contratto:
Collegio dei Costruttori Edili di
Brescia e Provincia;
g) Direzione Territoriale del lavoro di deposito del contratto: Brescia;
h) Data di deposito del contratto:
13 febbraio 2014.
Circa l’ammontare dello sgravio si rammenta che è necessario indicare:
– l’importo annuo complessivo che può essere ammesso allo sgravio: ossia il minore importo tra l’ammontare che si è erogato nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014 e il tetto massimo dello sgravio, pari per l’anno 2014 all’1,60% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori;
– l’importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (abbattimento entro il limite massimo del 25% dell’aliquota datoriale) relativo al periodo per il quale si richiede il beneficio, ossia 1° gennaio – 31 dicembre 2014;
– l’importo dello sgravio sull’intera quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore con riferimento al medesimo periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014.
Ammissione allo sgravio
Entro sessanta giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Il Decreto in parola stabilisce che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto. In altri termini tutte le domande correttamente inoltrate entro i termini previsti saranno accolte.
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.Gli uffici del Collegio sono a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento necessari per l’espletamento della procedura di richiesta dello sgravio in parola.
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