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22.09.2015 - lavoro

INPS – NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO – CASI PARTICOLARI – CIRCOLARE N. 142 DEL 2015

Si informa che l’Inps, facendo seguito alla circolare n. 94 del 12 maggio 2015 con circolare n. 142 del 29 luglio 2015, ha diramato ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti della disciplina della indennità NASpI e in vigore dallo scorso 1° maggio 2015 secondo le disposizioni del dell’art. 1 del D. Lgs. n. 22/2015.
Di seguito si riepilogano i principali casi particolari trattati dalla circolare in commento.

Rifiuto, da parte del lavoratore, di trasferimento ad altra sede aziendale o di una proposta di lavoro congrua – effetti sulla indennità Naspi
Nell’attesa del decreto ministeriale che darà attuazione alle disposizioni dettate dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 22/2015, in tema di condizionalità alla erogazione della indennità NASpI e tenuto altresì conto del disposto dell’art. 14 del medesimo decreto (ai sensi del quale alla NASpI si applicano le norme già operanti in materia di indennità ASpI, in quanto compatibili), l’INPS segnala che:
– la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale – in seguito al rifiuto, da parte del lavoratore, al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in ottanta minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della indennità;
– il rifiuto, da parte del lavoratore, di partecipare ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di una offerta di lavoro congrua non comporta la decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia raggiungibile mediamente in più di ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e licenziamento disciplinare
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella risposta all’Interpello n. 13/2015 del 24 aprile 2015, l’Inps fa presente che l’indennità NASpI può essere riconosciuta anche in favore:
– dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina del contratto a tutele crescenti, che, successivamente al licenziamento, accettano l’offerta economica proposta dal datore di lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione introdotta dall’art. 6 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (v. la sopracitata Circolare n. 123 del 9/3/15). L’accettazione della predetta offerta economica non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro, che resta il licenziamento, e, quindi, tale fattispecie deve intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro;
– dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari. In proposito, il Ministero del Lavoro ha espresso l’avviso che il licenziamento disciplinare non può essere inteso come evento da cui derivi disoccupazione volontaria, in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell’illecito disciplinare, ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

Requisiti
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 22/2015, l’indennità NASpI viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione involontaria (intendendosi per tale la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti);
b) possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Con riferimento alla individuazione del quadriennio per la ricerca del requisito contributivo richiesto, di cui alla lettera b), l’Istituto precisa che:
– in presenza di una pluralità di periodi neutri (cioè, periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo) che si susseguono, almeno il primo evento neutro deve iniziare o essere in corso nel quadriennio. In questa ipotesi, il quadriennio viene ampliato in misura pari alla durata dell’evento neutro.
Se nel quadriennio così ampliato “si rinviene” un ulteriore evento neutro, il quadriennio deve essere ulteriormente ampliato in misura pari alla durata dell’evento rinvenuto.
Il procedimento di ampliamento si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di quarantotto mesi (quadriennio), al netto degli eventi neutri.
In ogni caso, i periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazioni (ed ai conseguenti ulteriori ampliamenti del quadriennio), ma non determinano, di per sé, interruzione della ricostruzione del quadriennio di osservazione.
– Sono da considerarsi “neutri”, con corrispondente ampliamento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile alla prestazione NASpI, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro:
– i periodi di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione dell’attività a zero ore;
– i periodi di lavoro all’estero, in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali in materia di assicurazione contro la disoccupazione;
– i periodi durante i quali i lavoratori sono collocati in aspettativa non retribuita in quanto chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali.
In merito al requisito lavorativo di cui alla lettera c) (trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione), l’INPS rimarca che sono da considerare neutri, con conseguente ampliamento del periodo di osservazione:
– (come accennato) i periodi di Cassa Integrazione Guadagni in deroga e di aspettativa sindacale;
– i periodi di malattia, non solo nel caso (già previsto al punto 2.2, lettera b), della circolare n. 94/2015) in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo), ma anche laddove vi sia integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro, se tali periodi si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Durata
Al punto 6., la circolare di cui trattasi descrive nel dettaglio i singoli passaggi relativi al calcolo della durata della indennità NASpI, sottolineando che gli stessi saranno pubblicati in una apposita sezione del sito www.inps.it.

Domanda di indennità di mobilità o di indennità Naspi
La circolare in esame, al punto 7:
– evidenzia le differenze tra l’indennità di mobilità e l’indennità NASpI con riferimento alla contribuzione versata dal datore di lavoro, ai requisiti di accesso, alla durata, alla misura ed alle tipologie di agevolazioni previste dalla vigente normativa nei casi di assunzione di lavoratori destinatari di tali prestazioni;
– ricorda che, nelle ipotesi di licenziamento collettivo a seguito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, il lavoratore che abbia presentato domanda di indennità di mobilità accede esclusivamente a tale indennità, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti; pertanto, sussistendo i requisiti di accesso alla suddetta prestazione, il lavoratore non ha facoltà di optare tra l’indennità di mobilità e l’indennità NASpI.
Tuttavia, nel caso di reiezione delle domande di indennità di mobilità, le Sedi INPS devono inserire, in calce alla comunicazione di reiezione e della relativa motivazione, una nota con la quale viene richiesto al lavoratore di manifestare espressamente la volontà di trasformare l’iniziale domanda di indennità di mobilità in domanda di indennità di disoccupazione. A questo fine – precisa l’Istituto – il lavoratore deve manifestare la scelta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in argomento. In tale ipotesi, ai fini della decorrenza della prestazione di disoccupazione, viene considerata l’originaria domanda di indennità di mobilità, successivamente “trasformata” in domanda di disoccupazione.

Effetti del lavoro all’estero sulla indennità Naspi
L’Inps evidenzia che, nei casi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all’estero del soggetto percettore di NASpI, occorre distinguere a seconda che il nuovo lavoro sia intrapreso in uno Stato che applica la normativa comunitaria o in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione della esportabilità della prestazione ovvero in uno Stato non comunitario non convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione. Nello specifico:
– se il percettore di indennità NASpI chiede di esportare tale prestazione perché si reca in cerca di lavoro in uno Stato che applica la normativa comunitaria o in uno Stato non comunitario convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione, lo stesso è tenuto ad iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si è recato e, quindi, non è più a disposizione del Centro per l’impiego in Italia. Qualora trovi lavoro in detto Stato si produrrà la decadenza dall’indennità NASpI;
• se il percettore di indennità NASpI lascia l’Italia, avendo già un contratto di lavoro in un Paese estero che applica la normativa comunitaria ovvero in un Paese non comunitario convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione, con previsione della esportabilità della prestazione, l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi. In tale caso, infatti, nel momento in cui è stipulato il contratto di lavoro la persona disoccupata è iscritta al Centro per l’impiego.
Al termine del contratto di lavoro all’estero, prima di ripristinare l’indennità sospesa, occorre verificare che l’interessato non si sia iscritto all’ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia richiesto una prestazione a carico di detto Stato. In questa ipotesi, l’indennità NASpI non potrà più essere ripristinata;
– se il percettore di indennità NASpI si reca in uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione e ha già un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi, dopodiché si produce la decadenza;
– se il percettore di indennità NASpI stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo n. 22/2015 ed i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione, come nel caso di percettore di NASpI che si rioccupa in Italia.

Precisazioni in merito alla circolare Inps n. 180/2014
Al punto 1.4 della menzionata circolare, l’Inps ha, fra l’altro, precisato che ai soggetti nei cui confronti si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la decadenza dalla indennità ASpI e mini-ASpI deve essere riferita alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità.
Pertanto, i suindicati soggetti, una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento, decadono dalla fruizione delle suddette indennità a decorrere dalla data di apertura della cosiddetta “finestra di accesso”.
In conformità a quanto sopra specificato, l’Istituto ha quindi reso noto che devono essere respinte le domande di indennità ASpI e mini-ASpI nei casi in cui la fruizione delle stesse dovrebbe decorrere successivamente alla data di apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia o anzianità.
Ciò premesso, al punto 11. della circolare in argomento, l’INPS chiarisce che laddove l’esercizio di una facoltà di legge (ad esempio, l’opzione per il regime sperimentale donna, la totalizzazione, la ricongiunzione o la totalizzazione di periodi contributivi esteri) comporti il perfezionamento del diritto a pensione in un momento antecedente all’esercizio della facoltà, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all’esercizio di tale facoltà, è possibile fruire delle indennità ASpI e mini-ASpI e NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio delle predette facoltà.

 


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