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24.03.2015 - lavoro

INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO -CIRCOLARE 17/2015 E MESSAGGIO N. 1144/2015 – CHIARIMENTI

Con la circolare n. 17 del 29 gennaio e con il messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2015, l’Inps ha fornito indicazioni operative in merito all’incentivo, consistente nell’esonero dal pagamento dei contributi, nel tetto massimo di 8.060 euro annui, per un periodo di 3 anni, accordato ai datori di lavoro con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in regime di part-time, effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.
Si tratta del beneficio introdotto, al fine di promuovere nuova occupazione, dall’art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
A parere dell’Inps, in relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, non è inquadrabile tra quelli disciplinati dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali) e dunque non rientra nella disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”
Di seguito una sintesi degli aspetti di maggior interesse per le imprese del settore.

Datori di lavoro interessati
L’esonero in parola è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Pertanto, oltre che alle imprese in senso stretto, l’esonero spetta anche agli studi professionali, alle associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato ecc…

Requisiti del datore di lavoro
L’esonero non spetta se il datore di lavoro sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Al riguardo, si segnala che il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva interessata dai sopra citati interventi di integrazione salariale.
Inoltre, per la fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta il datore di lavoro che assume deve essere in possesso dei requisiti di regolarità previsti dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, e dunque possono fruirne solo i datori di lavoro che:
– non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza;
– sono in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc;
– applicano la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;
– non abbiano riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 2/2008).
Infatti la Legge n. 296/2006 subordina il godimento di benefici contributivi, tra cui certamente rientra anche l’esonero in commento, al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24.10.2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.
In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:
– è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL;
– non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 prima di iniziare a godere dell’esonero;
– è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: l’impresa, deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 prima di iniziare a godere dell’esonero.

Rapporti di lavoro incentivati
Come detto, l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione, per quanto interessa le imprese edili, dei contratti di
a) apprendistato;
b) lavoro intermittente o a chiamata.
A parere dell’Inps l’esonero contributivo, ove ne ricorrano le condizioni, trova applicazione anche con riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale.
Nella circolare n. 17/2015 l’Istituto precisa che l’incentivo all’assunzione non spetta ove l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro. Peraltro, poiché la finalità ultima perseguita con l’introduzione del beneficio contributivo in oggetto è quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’Inps ha evidenziato che è da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della circolare in commento, fruiscano dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che costituiscano (anche) attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001 (che dispone: “il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”), assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze.
Da ultimo l’Istituto ha chiarito che l’esonero contributivo trova applicazione anche con riferimento all’assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 68/1999.

Requisiti del lavoratore da assumere
La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (e dunque per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. Si tratta:
– delle società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dal/al datore di lavoro che assume;
– di soggetti comunque “facenti capo” al datore di lavoro che assume, condizione che si riscontra nel caso di etero direzione attraverso persona fisica ovvero per via di assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale.
c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.

Ulteriori condizioni per il diritto all’esonero
La possibilità di usufruire dell’esonero in parola è subordinata, oltre al rispetto dei requisiti sopra visti, ad ulteriori condizioni.
L’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. Considerato che la fruizione all’esonero contributivo opera, ferme le altre condizioni, anche laddove il lavoratore venga utilizzato mediante contratto di somministrazione, la violazione del predetto diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
b) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore;
c) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al D.M. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. In tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.

Compatibilità con altre forme di incentivi all’occupazione
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori.
Si ricorda che, a differenza dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità, la fruizione dell’incentivo all’assunzione di giovani genitori ai sensi del citato regolamento è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis” e non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012;
c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Anche in questo caso, è utile rammentare che, a differenza dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità, la fruizione dell’incentivo all’assunzione di lavoratori beneficiari del trattamento Aspi è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis” e non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012;d) l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n. 11 (in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti). Difatti, sulla base della predetta modifica, il nuovo articolo 7, comma 3, del citato decreto prevede che l’incentivo è ora cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori;
Per quanto concerne l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del d.l. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00, la cumulabilità con l’esonero contributivo triennale della Legge di Stabilità 2015 è ammessa in misura limitata. Difatti, nel concorso di altri regimi agevolati, l’ammontare dell’incentivo di cui al d.l. n. 76/2013 non può comunque superare l’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui, unitamente allo sgravio contributivo triennale, il citato incentivo per l’assunzione di giovani entro i 29 anni di età opererebbe solo con riferimento all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di euro 671,66 (euro 8.060,00/12). A titolo di esempio, sussistendo le condizioni per la fruizione di ambedue i predetti incentivi, a fronte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro pari, nel mese, a euro 800,00, il datore di lavoro fruisce dell’esonero contributivo ex Legge di Stabilità 2015 per un importo massimo pari a euro 671,66 e dell’incentivo sperimentale ex d.l. n. 76/2013 per un importo pari a euro 128,34, corrispondenti alla differenza fra l’importo dei contributi previdenziali (euro 800,00) e quello dell’esonero fruito per effetto della misura in oggetto (671,66).
In relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo in commento esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva. Pertanto, i datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2015, effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2015 unitamente all’incentivo di natura economica di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Soppressione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Come è noto, l’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ha introdotto incentivi all’occupazione a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo. L’incentivo è pari alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione. La misura del predetto sgravio è riferito all’intero ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzioni effettuate da imprese artigiane ovvero da datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno.
Con l’introduzione dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilita 2015 è stato soppresso l’incentivo di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, non potranno più fruire degli incentivi previsti, fino al 31.12.2014, dall’abrogato art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Analogamente, lo sgravio contributivo previsto dalla suddetta norma non potrà essere riconosciuto in relazione alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, ove effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Si precisa che, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di cui alle sopra citate fattispecie effettuate entro il 31.12.2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 fino alla naturale scadenza.

Misura dell’incentivo
L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:
– i premi e i contributi dovuti all’Inail (che sono dovuti in forma piena);
– il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c. – Fondo di Tesoreria Inps” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006 (riguarda solamente le imprese che occupavano 50 o più dipendenti al 31 dicembre 2006 o che, se di successiva costituzione, hanno occupato 50 o più dipendenti nell’anno civile di costituzione);
– il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012 (non interessa le imprese edili).
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Sul piano operativo, l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari ad euro 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l’eccedenza (euro 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 = 171,66 x 3).

Adempimenti a carico dei datori di lavoro
I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto inoltreranno all’Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.
Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.
La sede Inps territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.
Per gli ulteriori chiarimenti operativi si rinvia al messaggio n. 1144/2014 e alla circolare n. 17/2015 disponibili, oltre che sul sito dell’Inps, anche su quello del Collegio, in calce alla presente nota.

 


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