INPS – EQUIPARAZIONE DELLA CIGS E DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI AI FINI DELLA EROGAZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE – MESSAGGIO N. 2526/2015
Si informa che L’Inps con messaggio n. 2526 del 13 aprile 2015, che si riproduce in calce alla presente, l’Inps ha confermato, a seguito del parere del Ministero del Lavoro, ha confermato la legittimità del riconoscimento del trattamento di disoccupazione speciale edile di cui all’art. 3 della L. n. 451/1994 e dell’indennità di mobilità, quest’ultima, come noto, riconosciuta in favore dei lavoratori delle imprese diverse da quelle edili, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di riduzione dell’orario di lavoro derivante da un contratto di solidarietà difensivo ex dalla L. n. 863/84 e s.m.i..
Secondo il Dicastero, infatti, il trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo e quello corrisposto nell’ambito della Cassa integrazione straordinaria, è equiparabile in quanto, in entrambi i casi, grava sulla contabilità separata dei trattamenti della Cassa Integrazione Guadagni.
Tale interpretazione, peraltro, trova conferma nel principio generale del “favor lavoratoris” secondo il quale ai lavoratori deve essere garantita la parità del trattamento nelle ipotesi in cui il licenziamento sia avvenuto in momenti diversi, sia pure nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento aziendale, legato a interventi concomitanti o senza soluzione di continuità di CIGS e di mobilità.
Per quanto sopra l’Inps chiarisce che, nel caso di attuazione di un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, Cigs o Contratti di solidarietà difensivi, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 233, i quali abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivo prestato, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale per un periodo di 18 mesi, elevabile a 27 nelle aree di cui al DPR 218/78.
L’Istituto conclude evidenziando che tali principi non potranno essere applicati ai rapporti di lavoro cessati ed oggetto di giudicato, oppure esauriti per effetto della prescrizione decennale o dell’avanzamento della decadenza sostanziale, queste ultime riconducibili all’inerzia del titolare.
Inps
Roma, 13 aprile 2015
Messaggio n. 2526
Oggetto: equiparazione del contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984 alla Cassa Integrazione straordinaria al fine dell’erogazione dell’indennità di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione dell’edilizia di cui alla legge n.451 del 1994.
Sono pervenute a questa Direzione Centrale, sia dalle Strutture territoriali che dalle associazioni di categoria, diversi quesiti relativi alla legittimità dell’eventuale riconoscimento del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, ex articolo 3, della legge n. 451/94 e dell’indennità di mobilità, ex art. 4, comma 1, legge n. 223 del 1991 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, seguita al termine del trattamento di sostegno del reddito derivante da un contratto di solidarietà difensivo ex /ege n. 863 del 1984; ciò sul presupposto che detto ultimo trattamento sia da considerare alla stregua di un trattamento di integrazione salariale straordinario.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispondendo al parere proposto sull’argomento dalla scrivente Direzione, con nota del 2 marzo 2015 prot. 40/5226, ha chiarito che vi è una equiparazione del trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo, a quello corrisposto nell’ambito della CIGS in base a quanto disposto dall’art. l, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dall’articolo l, comma 2 terzo periodo, del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ai sensi del quale il trattamento di integrazione salariale concesso nell’ambito di un contratto di solidarietà difensivo grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa Integrazione Guadagni.
Precisa ancora il Ministero che l’interpretazione analogica si fonda anche sul principio del favor/lavoratoris che impone di non adottare criteri discriminatori nei confronti dei lavoratori, garantendo agli stessi parità di trattamento nelle ipotesi in cui il licenziamento sia avvenuto in momenti diversi, sia pure nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento aziendale, legato a interventi concomitanti o senza soluzione di continuità di CIGS e di mobilità.
Pertanto, alla luce di tale equiparazione, il Ministero ha ulteriormente chiarito in merito ai quesiti proposti dall’Istituto che:
1. il dato dimensionale utile alla verifica per l’accesso ai benefici della mobilità può essere ricercato anche al momento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo in analogia a quanto ribadito nell’interpello n. 29 del 2012;
2. è possibile riconoscere il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 451 del 1994 anche ai lavoratori licenziati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 avviata dall’impresa che non sia in grado di assicurare l’impiego del lavoratori dichiarati in esubero e gestiti in medio tempore con il ricorso al contratto di solidarietà ( si veda a tal proposito anche l’articolo 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, come modificato dall’articolo l del decreto ministeriale n. 85145 del 10 ottobre 2014).
Premesso quanto sopra, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno applicare i principi esposti a tutti i rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e I’Inps. Ai rapporti ormai irreversibilmente esauriti, in ragione dell’intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale o all’avveramento della decadenza sostanziale, non saranno applicati i richiamati principi.
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