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22.09.2015 - lavoro

INPS – DURC ON LINE – CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO CON PREVISIONE DI SODDISFAZIONE PARZIALE – MESSAGGIO N. 5223/2015

Si ricorda che la nuova procedura di rilascio del Durc On Line attesta la regolarità contributiva anche in caso di impresa in concordato preventivo in continuità, comunque omologato con previsione di soddisfazione parziale dei crediti o con retrocessione a chirografario dei crediti privilegiati di Inps e Inail.
L’Inps a tal proposito con messaggio n 5223 del 6 agosto 2015, ha fornito per la sua competenza le istruzioni operative che di seguito si riepilogano anche a seguito di un chiarimento pervenuto agli Istituti da parte del Ministero del Lavoro.
A tal proposito, l’art. 5 del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 ha previsto che, in caso di concordato preventivo in continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 “l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo R.D. sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge”.
L’integrale soddisfazione di tali crediti, pertanto, risulta essere un requisito imprescindibile ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva, ribadito anche dal Ministero del Lavoro nella circolare esplicativa n. 19 dell’8 giugno 2015, nella quale è stato precisato che in caso di soddisfazione parziale dei crediti previdenziali muniti di privilegio e dei relativi accessori di legge ovvero in caso di retrocessione degli stessi anche al rango di crediti chirografari, gli Istituti devono attestare l’irregolarità contributiva.
L’Inps, poi, con circolare n° 126 de 26 giugno 2015, ha precisato che in presenza di un concordato omologato con previsione di integrale soddisfazione dei crediti, laddove il pagamento degli stessi non avvenga nel rispetto dei termini previsti, il sistema di verifica automatizzata fornirà un esito di irregolarità.
Rimaneva, pertanto, da sciogliere il caso in cui in presenza di un piano che non preveda l’integrale soddisfazione dei crediti, intervenga comunque un decreto di omologazione ex art. 180 L.F. In merito, il Ministero del Lavoro ha chiarito agli Istituti che in tale circostanza sussiste comunque l’obbligo di rilascio di un Durc regolare.
Questo in quanto il concordato è approvato dai creditori che rappresentano comunque la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, pur potendosi verificare che il decreto non preveda l’integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, il concordato omologato è pur sempre obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso, di cui all’art. 161 L.F., nel registro delle imprese.
Infatti, con l’omologazione, si attua la condizione della “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” (prevista dall’art. 3, co. 2, lett. b del DM 30 gennaio 2015 e già prevista dall’art. 5, co. 2, lett. b del DM 24 ottobre 2007) alla quale corrisponde, come noto, la regolarità contributiva. Anche in tale ipotesi (in presenza di un piano che prevede il parziale soddisfacimento), infatti, né il creditore né il debitore potrebbero attivarsi spontaneamente per la soddisfazione dei crediti fino a quando il concordato non viene adempiuto, al fine di non alterare la par condicio creditorum. Inoltre, ha precisato il Ministero, l’eventuale reclamo proposto avverso il decreto di omologazione non avrebbe comunque rilievi ai fini della regolarità contributiva, comunque, esistente secondo le condizioni sopra riportate.
È stato, inoltre, specificato che, in presenza di un piano concordatario che preveda la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell’Istituto, il voto contrario al piano stesso deve essere sempre espresso e, nel caso in cui il concordato venga comunque omologato in presenza di un voto sfavorevole, dovrà essere avviato il procedimento per ottenere la piena soddisfazione dei crediti con la proposizione del reclamo contro il decreto di omologazione. Come sopra specificato, la regolarità contributiva viene attestata anche nelle more della definizione del reclamo.
Da ultimo, in caso di mancato adempimento dei termini previsti nel piano per il soddisfacimento dei debiti previdenziali, gli Istituti possono dichiarare l’irregolarità contributiva con risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi dell’art. 186, co. 3 della Legge Fallimentare.

 

 


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