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02.10.2015 - lavori pubblici

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE – IMPORTANTI NOVITA’ IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Vi sono novità in tema di tracciabilità dei flussi finanziari che riguardano solamente gli appaltatori e subappaltatori delle grandi opere di cui all’art. 36 decreto legge n. 90/2014 relative cioè ai lavori per infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

Le imprese associate che lavorano nell’ambito dei lavori pubblici già conoscono la disciplina relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari” (si veda quanto riportato sul sito www.ancebrescia.it il 24/2/2011 sotto il titolo “Testo della legge sulla tracciabilità dei pagamenti in appalti pubblici”, ove oltre alla disposizione normativa è riportato il relativo commento).

Il citato art. 36 demandava l’onere di definire le modalità per un più stringente controllo finanziario delle “grandi opere” al CIPE, che ha perciò emanato una propria delibera datata 28 gennaio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 155, del 7/7/2015.

Pur trattandosi di norme relative alle sole infrastrutture strategiche o comunque ai grandi interventi si ritiene utile riepilogare quanto stabilito dal CIPE nei confronti delle imprese con valore cogente.

OPERE INTERESSATE
La norma, come detto, estende il monitoraggio finanziario (tracciabilità) a tutte le opere di cui alla parte II titolo III capo IV del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 163/2006, cioè a tutte le infrastrutture strategiche.

SOGGETTI INTERESSATI
Ai sensi dell’art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario relativo alle infrastrutture strategiche vengono aggiornate come indicato nel documento «Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO)», allegato alla delibera CIPE. Quanto ivi indicato riguarda tutte le imprese della filiera, intesa quale novero dei soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di progettazione e di realizzazione delle opere.

Per filiera si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell’opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario, l’appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali; a titolo esemplificativo noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione dell’opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale – come i servizi di consulenza, d’ingegneria e architettura – che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico più oltre specificate, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l’opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un’impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioé prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l’opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

Non rientra ovviamente nella filiera l’amministrazione pubblica aggiudicatrice.

OBBLIGHI
Gli obblighi previsti a carico delle imprese sono:

  • obbligo di apertura e di utilizzo di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera pubblica da parte di tutti i soggetti, compresi stazione appaltante (che non sia amministrazione pubblica) e contraente generale o concessionario, che devono rilasciare alla propria banca una «lettera di manleva» per autorizzare ciascun istituto a trasmette i dati del singolo conto corrente al DIPE, come di seguito indicato. Per conto corrente dedicato “in via esclusiva” si deve intendere una conto sul quale non posso essere effettuate operazioni che non riguardano i lavori dell’opera in questione, diversamente da quanto previsto dalla normativa generale; non sarà più possibile, pertanto, usufruire di uno stesso conto, sia pure «dedicato», per più progetti, dovendo, viceversa, essere destinato uno o più conti correnti ad hoc per ciascuna singola opera, individuata da apposito CUP; naturalmente tale effetto potrà ottenersi anche attraverso l’utilizzazione di un conto già esistente purché, da una certa data, non vi confluiscano più operazioni finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l’intervento monitorato;
  • obbligo di procedere in genere ai pagamenti tramite bonifici on-line, conformi allo standard XML SEPA (sistema di pagamento area euro), prima non ancora obbligatorio;
  • apposizione sul bonifico SEPA del CUP all’interno di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle sue causali MGO; rimane comunque il precedente obbligo di riportare oltre al CUP anche il CIG della gara;
  • obbligo di trasmettere alla stazione appaltante gli elementi identificativi del contratto e l’IBAN del proprio conto corrente;
  • utilizzazione del bonifico elettronico Single Euro Payments Area (SEPA) per effettuare tutti i pagamenti, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste, inserendo in detti bonifici l’apposita stringa alfanumerica obbligatoria;
  • non utilizzare altri sistemi di pagamento, quali le Ri.Ba;
  • le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all’opera ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla stazione appaltante, per il successivo invio al DIPE, l’IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.
  • le imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l’indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE DEDICATO IN VIA ESCLUSIVA
Dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati (ma non in via esclusiva), in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento i pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, all’acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le seguenti casuali:

  • Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
  • Manodopera (emolumenti a operai);
  • Personale distaccato;
  • Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti pubblicità, canoni per utenze e affitti);
  • Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all’atto dell’acquisto);
  • Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche);
  • Gestori e fornitori di pubblici servizi;
  • Espropri (pagamento indennizzi);
  • Giroconti e girofondi;
  • Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere;
  • Pagamenti per interferenze;
  • Factor e cessione crediti (il pagamento dell’impresa «cliente» alla società factor o all’istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell’istituto di credito all’impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati).

Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni le imprese potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.

Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a 500 euro ovvero complessivamente non superiori a 3.000 euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l’utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s’intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall’impresa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare é A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».

PROTOCOLLO
Viene prevista l’individuazione, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo (allegato A, a sua volta corredato di due sub-allegati, I e II), contenente gli obblighi che debbono assumere tutte le imprese della filiera, cioè le imprese comunque coinvolte nella progettazione e realizzazione dell’infrastruttura strategica considerata, i quali consistono principalmente:

  • nell’obbligo di accendere uno o più conti «dedicati» in via esclusiva all’opera considerata,
  • nell’obbligo di effettuare tutti i pagamenti, salve le eccezioni puntualmente indicate in detto prototipo, tramite bonifici SEPA sui quali riportare il CUP nell’ambito di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle relative causali,
  • nell’obbligo di rilasciare agli intermediari finanziari presso cui sono accesi i suddetti conti dedicati una «lettera di manleva», che li autorizzi a trasmettere al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) le informazioni specificate nel prototipo in discorso,
  • nell’obbligo di alimentare una «anagrafe degli esecutori».

Il protocollo individua altresì, tramite il menzionato prototipo di protocollo operativo, le sanzioni applicabili in caso di inosservanza ai suddetti obblighi, delineando il procedimento per l’applicazione delle sanzioni stesse.

Tutti i bandi di gara pubblicati successivamente alla data di efficacia della delibera (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè dal 7/7/2015) dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, l’impegno dell’aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato sub A alle linee guida allegate alla delibera (corredato dagli allegati 1 e 2).

LETTERA DI MANLEVA
Le imprese si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE (nell’eventualità che l’impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI segnalerà la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie):

a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all’ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all’intervento, l’importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell’allegato al protocollo operativo riportato nella delibera) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia: il CUP dell’intervento, la causale MGO (di cui all’allegato 1), il codice IBAN del conto addebitato;
b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

La «lettera di manleva» deve essere inviata entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all’opera e anche prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l’impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori in merito all’invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

DECORRENZA
Tutti i bandi di gara pubblicati successivamente alla data di efficacia della delibera (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale cioè dal 7 luglio 2015) dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, l’impegno dell’aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato alle linee guida inserite bella delibera, corredato dagli allegati ivi previsti (allegati 1 e 2).

Il suddetto prototipo include, tra gli obblighi a carico dell’aggiudicatario, quello di inserire nei subcontratti che il medesimo stipulerà apposita clausola con cui la controparte, sempre a pena di nullità assoluta del contratto, assume i medesimi obblighi, nonché l’obbligo di verificare che nei contratti stipulati da tutte le altre imprese della filiera (come sopra individuata) sia inserita analoga clausola.

DISCIPLINA TRANSITORIA
Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 90/2014 (25/6/2014), il decreto stesso prevede che le modalità di controllo dei flussi finanziari vengano adeguate alle indicazioni della precedente delibera n. 45/2011 entro 6 mesi. La norma però non definisce le modalità dell’adeguamento a tali prescrizioni né le modalità di adeguamento alle ulteriori prescrizioni CIPE. Pertanto, nel silenzio della norma sul tema, per i contratti in parola si consiglia di adeguarsi nel medesimo tempo dei 6 mesi dalla data di pubblicazione della delibera in esame, e cioè entro il 7/1/2016.

 


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