INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA E DELLE CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE
Si ricorda che lo scorso 28 maggio 2014 è entrata in vigore la Legge 80/2014 che ha regolamentato all’articolo 12 la tribolata vicenda delle categorie “superspecializzate” e a qualificazione obbligatoria del Regolamento, il D.P.R. 207/2010.
Il 27 maggio 2015 sono scaduti i dodici mesi dall’entrata in vigore della citata legge, data entro cui si sarebbero dovute adottare le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento sui contratti pubblici), annullate dal d.P.R. 30 ottobre 2013.
Nessuna norma è stata adottata in tal senso, pertanto si ritiene che i bandi di gara e le lettere di invito predisposte dallo scorso 28 maggio dovranno rispettare le condizioni di seguito illustrate, ai fini della individuazione delle categorie da indicare e per la definizione dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare pubbliche.
Categorie a qualificazione obbligatoria
Le categorie a qualificazione obbligatoria sono le seguenti:
– tutte le OG (Opere Generali) e
– OS2A, OS2B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS33, OS34, OS35
Le suddette categorie non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario se privo delle relative adeguate qualificazioni, ponendo quindi un vincolo che non riguarda la partecipazione alla gara, ma il momento esecutivo.
Tali categorie sono subappaltabili (con subappalto obbligatorio in assenza del possesso della qualificazione specifica) e scorporabili (ai fini della costituzione volontaria di raggruppamenti temporanei verticali).
Categorie super-specializzate (o S.I.O.S.)
Si considerano, invece, strutture, impianti e opere speciali (cosiddette «s.i.o.s.), se di importo superiore al 15% dell’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le seguenti categorie: OG11, OS2A, OS2B, OS4, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS21, OS25, OS30. Tali categorie, se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto (a prescindere dalla condizione che siano o meno superiori a 150.000 euro) devono essere possedute dall’offerente, per poter partecipare alla gara e di conseguenza per poterle eseguire. Per partecipare alla gara, l’offerente, privo di tali qualificazioni, ha l’obbligo di qualificarsi in dette categorie mediante la costituzione di ATI verticale o tramite il ricorso all’avvalimento. Tali categorie, inoltre, possono essere subappaltate nel limite del 30% del loro importo.
Pertanto, le categorie suddette:
- a) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto e superiore a 150.000 euro, potranno essere eseguite da imprese in possesso di qualificazione Soa adeguata;
- b) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto ma non superiore a 150.000 euro, potranno essere eseguite da imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 (cifra d’affari in lavori analoghi almeno pari al contratto da eseguire negli ultimi 5 anni, costo del personale almeno pari al 15% dell’importo del contratto negli ultimi 5 anni, adeguata attrezzatura tecnica)
Si ricorda che il problema dell’individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle super-specializzate è nato a seguito dell’accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dall’AGI, su cui aveva espresso parere positivo Consiglio di Stato (parere n. 3014, del 26 giugno 2013).
Quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, con l’entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica era operativo l’annullamento del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente ad alcune disposizioni tra cui gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, senza però che vi fossero norme capaci di colmare la mancanza di tali disposizioni.
Il conseguente vuoto normativo aveva permesso di eseguire con la qualificazione nella categoria prevalente tutte le opere specialistiche scorporabili, ricomprese nelle classifiche SOA dell’appaltatore.
L’emergenza causata dalla gravità di tale situazione era cessata solo con l’intervento diretto del Ministero delle infrastrutture e dei trasposti che con il citato D.M. 24 aprile 2014, quasi cinque mesi dopo (in Gazzetta ufficiale del 26/04/2014 n. 96), aveva eseguito una prima scrematura delle categorie a qualificazione obbligatoria e super-specialistiche, poi superata dalla citata legge di conversione n. 80/2014.
E’ quindi scongiurato il concreto ripetersi di vuoto legislativo come sopra descritto che avrebbe avuto anche in questo caso effetti sfavorevoli sulla gestione delle procedure di gara e sulla esecuzione dei lavori.
Gli uffici del Collegio rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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