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28.05.2015 - urbanistica

IL DIRETTORE DEI LAVORI RISPONDE DEGLI ABUSI EDILIZI ANCHE SE NON PRESENTE IN CANTIERE

(Cassazione penale sez. III, sentenza n.7406 del 15/01/2015)

Correttamente è stata ritenuto ininfluente già dal primo giudice (cfr. pag. 3 della sentenza del Gm del Tribunale di Cassino) – e il giudizio è stato confermato da quello di appello- il rilascio da parte della Regione Lazio della determinazione n. B4939 del 19.10.2009 (ed, accertamento di compatibilità paesaggistica”), in quanto la stessa è stata emanata -sulla carta- per lavori di adeguamento statico e sismico su immobile preesistente, laddove all’esito del sopralluogo di P.G. è emerso, come detto, che i lavori non consistevano in mero adeguamento sismico e consolidamento statico, ma nella totale demolizione e ricostruzione di un ex biscottificio da destinare a bar-ristorante.
Va aggiunto che già il giudice di prime cure – nella sentenza che, come detto va considerata unitariamente con quella di gravame confermativa- aveva fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (è stata richiamata la pronuncia di questa sez. 3, n. 6217 del 9.5.1983, Bignami, rv. 159711; conf. sez. 3^, n. 5470 del 23.2.1981, Perone, rv. 149176) laddove ha correttamente rilevato che il direttore dei lavori C. è da ritenersi penalmente responsabile anche nel caso di sua assenza, dovendo egli esercitare un’attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e, in caso di necessità, scindere immediatamente la propria posizione da quella del committente, rinunziando all’incarico ricevuto.
Ancora di recente, sul punto, questa Corte di legittimità ha ribadito il principio giuridico, che il Collegio condivide e che va qui riaffermato, secondo cui è configurabile la responsabilità del direttore dei lavori per le contravvenzioni in materia di edilizia ed urbanistica, indipendentemente dalla sua concreta presenza in cantiere, in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico (così questa sez. 3^, n. 34602 del 17.6.2010, Ponzio, rv. 248328, nella cui motivazione questa Corte, nel confermare la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistere l’obbligo del direttore dei lavori di recarsi quotidianamente sul cantiere al fine di vigilare le attività eseguite, ha precisato che questi, oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori).

 


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