FACOLTÀ DI NON AGGIUDICARE IN PRESENZA DI OFFERTE NON CONVENIENTI O IDONEE
(Consiglio di Stato sez. V 28/7/2015 n. 3721)
Come più volte rilevato dalla giurisprudenza, in aggiunta agli ordinari poteri di autotutela il terzo comma dell’articolo 81 del d. lgs. n. 163 del 2006 consente alla stazione appaltante di non aggiudicare l’appalto qualora ritenga che le offerte presentate non siano convenienti o idonee. In tale ipotesi la mancata aggiudicazione del contratto non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante né da una rivalutazione dell’interesse pubblico che con essi si voleva perseguire, ma dipende da una negativa valutazione delle offerte presentate che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dalla lex specialis di gara, non sono ritenute dall’organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2848; sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282; sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766). (..) Il RUP nel non aggiudicare la gara ha esercitato il potere espressamente riconosciuto dall’articolo 81, comma 3 del d. lgs. n.163 del 2006, circa la valutazione di convenienza dell’offerta. E’ di conseguenza destituito di fondamento il richiamo alla disposizione di cui all’articolo 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, non essendo applicabile tale disposizione ove, come nel caso in esame, la scelta di non aggiudicare la gara consegua alla valutazione della non convenienza dell’offerta (cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282).
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