E’ ILLEGITTIMO IL RIGETTO DEL TITOLO EDILIZIO QUANDO SONO STATI PAGATI GLI ONERI
Il Tar Calabria – Catanzaro, Sez. II con sentenza 17 giugno 2015 n. 1095, ha dichiarato l’illegittimità dell’atto con cui il Comune ha negato il rilascio di un permesso di costruire nel caso in cui, prima della formalizzazione del diniego, lo stesso Comune avesse comunicato l’importo degli oneri concessori e questi siano stati versati dal richiedente.
Il Tar, richiamando l’art. 16, comma 1, del T.U. n 380/2001, in base al quale “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” ha ribadito come tale disposizione conferisca al pagamento degli oneri contributivi la natura di obbligazione accessoria a carico di chi abbia già ottenuto un titolo edilizio. L’obbligazione scaturente dall’articolo 16 comma 1, come ben ricordato anche dal Consiglio di Stato n. 2434/2014, sorge con il rilascio del titolo ed è a tale momento che “occorre avere riguardo per la determinazione dell’entità del contributo”. I giudici del Tar Calabria hanno evidenziato come, anche nell’ipotesi in cui alla comunicazione inviata dall’ufficio tecnico del Comune relativa all’importo degli oneri concessori da corrispondere per l’intervento edilizio non si volesse attribuire valore di provvedimento di rilascio del titolo, è evidente che alla data di adozione del provvedimento di rigetto fosse, tuttavia, anche ampiamente decorso il termine di formazione del silenzio-assenso. In tal caso all’amministrazione residuava solo la possibilità di agire in via di autotutela.
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