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22.09.2015 - lavoro

DURC – CNCE – CHIARIMENTI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL “DURC ONLINE” – CIRCOLARE NN. 31, 32, 34 E 35 /2015

Annullamento DURC on line anomali
La Cnce, con circolare n. 31, del 23 luglio 2015 ha comunicato l’avvenuto annullamento dei Durc anomali (emessi senza l’indicazione della Cassa Edile), assicurato dall’Inps dopo una riunione tenutasi specificatamente sul problema
Rimane fermo sia l’invito alle Casse Edili, sia alle imprese, di segnalare ulteriori eventuali anomalie, in maniera tale che possano essere riportate con sollecitudine all’Istituto.
Con l’annullamento dei Durc anomali, i soggetti interessati potranno procedere immediatamente alla richiesta di un nuovo Durc, contenente tutti i requisiti previsti.
La Commissione é nuovamente intervenuta su un altro aspetto e oggetto di confronto con gli Istituti e in merito al quale erano già state date indicazioni con la circolare CNCE n. 30 del 14 luglio scorso attinente quelle imprese che, pur avendo il Csc edile, non risultano iscritte al sistema Casse Edili.
In tali casi le Casse Edili, dopo gli opportuni accertamenti (anche con visura camerale), laddove rilevino l’appartenenza dell’impresa al sistema, inviteranno la stessa ad effettuare l’iscrizione al fine di poterne emettere la regolarità.
In caso contrario, la Cassa Edile, solo in via provvisoria e nelle more delle modifiche in atto nei sistemi informatici Inps e Inail, dopo aver svolto l’istruttoria senza poter accertare l’effettiva attività dell’impresa e in mancanza di dipendenti edili, invierà l’anagrafica di tale impresa (comunque con Csc edile) alla BNI e la segnalerà alla CNCE come impresa con CF non edile, concludendo l’iter con esito di regolarità.
A breve, poste in essere le suddette modifiche, verrà avviata una procedura, già concordata con l’Inps, in virtù della quale le Casse Edili potranno, in questi casi di manifesta incompetenza delle Casse Edili, chiudere l’istruttoria dichiarando il non obbligo di iscrizione del soggetto, comunicandone agli Istituti la non competenza, ragione per cui sarà elaborato un documento pdf esclusivamente Inps e Inail.

Chiarimenti DURC on line – imprese non iscritte
La CNCE anche a seguito del non rispetto da parte di alcune Casse Edili delle indicazioni fornite con la lettera circolare n. 32/2015 del 4 agosto 2015, ha precisato alcuni aspetti riguardo le casistiche di imprese non iscritte alla Cassa edile di competenza.
Nei casi di verifica relativa ad impresa non iscritta per la quale, dopo approfondito esame, non risulti obbligo di iscrizione (poiché non svolge attività edile e/o non ha dipendenti edili), la Cassa Edile deve chiudere l’istruttoria utilizzando la nuova funzionalità di “non competenza”.
Tale procedura consente agli Istituti pubblici, allo stato attuale, di emettere un Durc riguardante anche il sistema delle Casse Edili e, a breve, di omettere dal Durc stesso l’esito relativo alle Casse Edili poiché l’impresa, pur avendo un CSC dell’edilizia, non è tenuta all’iscrizione e alla contribuzione verso gli enti paritetici del settore.
La CNCE ricorda alle casse edili interessate che, in relazione all’introduzione della richiamata nuova funzionalità di “non competenza”, non devono più inviare i dati anagrafici dell’impresa alla BNI né segnalarli agli uffici della CNCE.
Con tale innovazione, infatti, la stessa BNI registrerà in uno specifico elenco i codici fiscali delle imprese per le quali la Cassa Edile ha dichiarato la “non competenza” e questo permetterà una gestione automatizzata delle successive richieste senza alcuna necessità di ulteriori coinvolgimenti della Cassa Edile o della stessa impresa.
La nota in commento precisa infine che prossimamente si confronterà con INPS e con lo stesso Ministero del Lavoro sulla problematica relativa alle imprese inquadrate previdenzialmente, da molti anni, nel settore industria che applicano un CCNL dell’edilizia e, quindi, tenute all’iscrizione alla Cassa Edile, quali, ad esempio, quelle per la produzione del calcestruzzo, dell’armamento ferroviario e del settore marittimo.
Per tali imprese, com’è noto, la mancanza di un CSC edile non consente alla procedura del Durc on line di inoltrare la richiesta anche al sistema delle Casse Edili e, di conseguenza, il documento riporta l’esito della verifica effettuata soltanto da INPS e INAIL, causando notevoli problemi alle imprese interessate che, a fronte di tale Durc incompleto, si sono viste bloccare i pagamenti dei lavori effettuati o la possibilità di partecipare a gare.

Istruttoria imprese non iscritte.
Infine con la circolare n. 35 del 28 agosto 2015 la CNCE ha fornito taluni chiarimenti sulla gestione delle istruttorie relative ad imprese non iscritte in Cassa Edile.
Si ricorda, innanzitutto, che tali istruttorie sono attivate a seguito dell’inoltro della richiesta, da parte di INPS e INAIL, al sistema delle Casse Edili sulla base dell’esistenza di un CSC edile, attribuito dall’INPS a seguito dell’attivazione di un rapporto di lavoro dipendente relativo ai settori dell’industria e dell’artigianato edile.
La Commissione ha ribadito che le pratiche in istruttoria possono riguardare sia imprese edili che imprese o enti manifestamente non edili ed, anche, imprese con rapporti di lavoro edile in corso o imprese che tali rapporti li hanno conclusi da tempo.
In considerazione di quanto sopra, le Casse Edili potranno concludere l’istruttoria con un esito di regolarità contributiva con le seguenti modalità:

1. Per le imprese con attività edile (compresi lavoratori autonomi, consorzi, ecc.)
a) con dipendenti operai in forza, a condizione che sia presentata la denuncia ed effettuato il relativo versamento;
b) senza dipendenti o con soli impiegati, a condizione che l’impresa si iscriva alla Cassa Edile impegnandosi a comunicare l’eventuale assunzione di lavoratori operai.

2.Per le imprese con attività prevalente non edile
a) con dipendenti operai edili in forza, a condizione che sia presentata la denuncia ed effettuato il relativo versamento;
b) senza dipendenti operai edili in forza, senza alcuna condizione, chiudendo l’istruttoria per “non competenza” della Cassa Edile.
La CNCE ha sottolineato infine che, come riportato nella precedente circolare n. 34/2015 in commento più sopra, l’utilizzo della funzionalità relativa alla “non competenza” riguarda soltanto i casi di imprese svolgenti attività non edile e che non abbiano, al momento della verifica, dipendenti operai.
Si rileva quindi che nei casi in cui l’invito alla regolarizzazione della Cassa Edile non ottenga risposta da parte dell’impresa o la stessa sia irrintracciabile o, comunque, non fornisca gli elementi conoscitivi richiesti, la Cassa Edile sarà impossibilitata a concludere la fase istruttoria entro i termini previsti: ciò comporterà, come noto, una definizione automatica di esito negativo della richiesta.

 


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