DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT) – UNITA’ DI MISURA UTILIZZABILE PER L’INDICAZIONE DEI BENI
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una istanza di consulenza giuridica presentata da Confindustria, con parere del 3 giugno 2015, ha chiarito che nel documento di trasporto (DDT) la quantità dei beni trasportati può essere indicata con più unità di misura (kg, litri, metri cubi, metri quadrati, metri lineari, ecc), secondo la prassi commerciale.
Nello specifico, il quesito rivolto all’Agenzia delle entrate afferiva ai dati da inserire nella voce “quantità” del DDT ed, in particolare, Confindustria aveva richiesto se fosse possibile indicare le quantità dei beni con una unità di misura diversa dai chilogrammi, tenuto conto che tale modalità di compilazione del DDT era stata contestata ad alcune imprese associate, in sede di accertamento stradale.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate richiama quanto prescritto dalla circolare applicativa del DPR 14 agosto 1996, n.472, evidenziando che “l’indicazione in cifre” dipende dal bene trasportato.
Per tali motivi, nella compilazione del DDT è necessario riferirsi alla natura dello stesso bene (stato liquido, solido, gassoso) ed al genere che può essere quantificato con più unità di misura secondo la prassi commerciale del settore merceologico di appartenenza.
In sintesi, l’Agenzia non ravvisa “irregolarità nell’indicare in cifre la quantità del bene trasportato adoperando unità di misura diverse dai chilogrammi”.
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