Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
28.05.2015 - tributi

DETRAZIONE IRPEF PER RECUPERO EDILIZIO E “BONUS MOBILI” – INTERVENTI ESEGUITI SULLA MEDESIMA ABITAZIONE – CHIARIMENTI

(C.M. 17/E/2015)

È possibile fruire più volte della detrazione IRPEF del 50%, con separati limiti di spesa pari a 96.000 euro, per l’esecuzione di diversi interventi di recupero su una medesima abitazione, a condizione che questi siano considerati autonomi dal punto di vista edilizio, e che vengano eseguiti in differenti periodi d’imposta, anche successivi tra loro.
Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate espresso nella Circolare 24 aprile 2015, n.17/E, in risposta a quesiti formulati dal Coordinamento nazionale del CAF e da altri operatori del settore in materia di applicabilità dell’IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, torna a pronunciarsi, tra l’altro:
– sulla detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, applicabile nella misura potenziata del 50%, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015[1];
– sulla detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici volti ad arredare l’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero edilizio[2].
In particolare, la C.M. 17/E/2015 chiarisce che:

Detrazione per il recupero edilizio
Autonomia degli interventi e limite di spesa
■ nell’ipotesi di esecuzione di un nuovo intervento di recupero su una stessa abitazione (ad es. nel 2014) già oggetto di altri lavori di ristrutturazione, proseguiti per diversi periodi d’imposta (ad es. dal 2008 al 2013), il beneficio è riconosciuto in via autonoma anche per i nuovi lavori, con un ulteriore limite massimo di spesa di 96.000 euro, a condizione che siano riscontrabili tutti i seguenti elementi:
– osservanza, ove richiesto, degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia (denuncia di inizio attività, collaudo dell’opera o dichiarazione di fine lavori).
In pratica, la presenza di titoli abilitativi diversi da quelli a suo tempo richiesti per l’esecuzione dei precedenti lavori permette di considerare il nuovo intervento «autonomamente detraibile»;
– nuova ristrutturazione non consistente «nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati»[3];
– esecuzione dei lavori in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono stati eseguiti i precedenti interventi.
Sul punto, precisa l’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi di «interventi autonomi, effettuati nel medesimo anno, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile» (pari, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, a 96.000 euro per unità immobiliare)[4].
Inoltre, precisa l’Amministrazione finanziaria, ai fini della fruibilità ripetuta della detrazione, la relativa disciplina non impone di rispettare un arco temporale minimo tra i diversi interventi.
Pertanto, ove sia possibile individuare in modo autonomo ciascun intervento, è possibile beneficiare, per una stessa unità immobiliare e in differenti periodi d’imposta, più volte della detrazione, con limiti di spesa separati per ciascuna tipologia di lavori (ad es. 96.000 euro+96.000 euro);
Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
■ nell’ipotesi in cui l’ordinante del bonifico ed il beneficiario della detrazione non coincidano, questa viene riconosciuta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico venga indicato il suo codice fiscale, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa[5];
Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione
■ la «detenzione materiale e diretta» dell’abitazione (che costituisce la condizione in presenza della quale l’erede può beneficiare delle rate residue di detrazione) deve esistere non soltanto nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche negli anni successivi (cfr. anche C.M. 20/E/2011).
Pertanto, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui l’erede, già detentore, nei successivi periodi d’imposta conceda l’immobile in locazione o in comodato, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui, al termine della locazione o del comodato, l’erede riprenda la detenzione dell’abitazione, potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi;

Detrazione per l’acquisto di mobili
■ diversamente da quanto stabilito ai fini della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, in caso di decesso del contribuente le rate residue della detrazione per l’acquisto dei mobili, non ancora utilizzata in tutto o in parte, non si trasferiscono agli eredi per i restanti periodi d’imposta.
Infatti, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, il beneficio per l’acquisto dei mobili è un’agevolazione autonoma rispetto alla detrazione per il recupero edilizio, che non prevede, nella relativa disciplina, il trasferimento dell’agevolazione mortis causa.
[1]Cfr. art.1, co.47, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015). Dal 1° gennaio 2016 la detrazione riprenderà ad operare nella misura ordinaria del 36% fino a 48.000 euro per unità immobiliare, in base all’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR.[2] Ai sensi dell’art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, come modificato da ultimo dal medesimo art.1, co.47, della legge 190/2014.
[3] Al riguardo, si ricorda che, nell’ipotesi in cui gli interventi, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, nel computo del limite massimo delle spese agevolabili si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti (cfr. art.16-bis, co.4, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[4] Infatti, la C.M. 17/E/2015 ribadisce che, ai sensi dell’art.16-bis, co.1, del D.P.R. 917/1986 – TUIR, il limite di spesa previsto per gli interventi di recupero delle abitazioni è annuale e riguarda il singolo immobile oggetto dei lavori (cfr. anche le C.M. 9/E/2002 e 15/E/2003).
[5]Cfr. anche l’art.1, co.3, del D.M. 41/1998, relativo alle modalità applicative del beneficio, con il quale viene stabilito che, oltre al codice fiscale del beneficiario, nel bonifico devono essere indicati la causale del versamento e la partita IVA (codice fiscale) dell’impresa esecutrice.

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941