DEBITI FISCALI – RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RATEIZZAZIONE
(D.L. 192/2014)
Riapertura del termine per la presentazione della nuova richiesta di rateizzazione dei debiti fiscali, consentita fino al luglio 2015, nell’ipotesi di decadenza dal precedente piano di rateazione.
Questa la principale misura fiscale d’interesse per il settore delle costruzioni contenuta nel Decreto Legge 31 dicembre 2014, n.192, cd. “Milleproroghe 2015” convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n.11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2015.
In particolare, in fase di conversione in legge del D.L. “Milleproroghe 2015” sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti disposizioni fiscali:
Disciplina della rateizzazione dei debiti fiscali
(art.19 D.P.R. 602/1973).
Come noto, la possibilità di dilazione di pagamento è ammessa in presenza di somme iscritte a ruolo relative a debiti tributari.
Deve trattarsi di somme iscritte a ruolo a titolo definitivo, ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili[1].
In tal ambito, al contribuente in difficoltà può essere concessa una rateizzazione dei debiti fiscali, che si distingue tra ordinaria (fino a 72 rate mensili) ovvero straordinaria (ampliamento della rateazione ordinaria fino a 120 rate mensili) [2].
Con riferimento alla rateazione ordinaria, l’art.10, co.12-quinquies, del D.L. 192/2014[3] stabilisce che i soggetti decaduti da tale beneficio possono chiedere un nuovo piano di rateazione, fino ad ulteriori 72 rate mensili, a condizione che:
■ la decadenza dal piano originariamente concesso sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014 (termine precedente fissato al 22 giugno 2013);
■ la richiesta della nuova rateizzazione sia presentata entro il 31 luglio 2015 (termine precedente 31 luglio 2014).
Resta fermo che tale nuovo piano di rateazione non è ulteriormente prorogabile, ed il debitore decade dal medesimo in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive[4].
Inoltre, il medesimo art.10, co.12-quinquies, del D.L. “Milleproroghe 2015” prevede che:
■ a seguito della richiesta di tale secondo piano di rateizzazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive;
■ nell’ipotesi in cui la nuova richiesta di dilazione sia successiva alla verifica positiva di Equitalia, di cui all’art.48-bis del D.P.R. 602/1973[5], la nuova rateazione non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto di tale verifica.
In tal caso, quindi, il nuovo importo da rateizzare è pari al debito residuo al netto dell’importo risultante dalla verifica ai sensi del predetto art.48-bis;
Dichiarazione IVA
Sotto tale profilo, viene previsto che la presentazione della dichiarazione IVA[6] in via autonoma (ossia separatamente dal Modello UNICO) diventerà obbligatoria dal periodo d’imposta 2016 (ossia per le dichiarazioni da presentare entro il 28 febbraio 2017), anziché dal 2015, come originariamente previsto dalla legge di Stabilità 2015 (art.10, co.8-bis, del D.L. 192/2014).
Sempre dal periodo d’imposta 2016 viene abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati IVA riferita all’anno solare precedente (disciplinato dall’art.8-bis del D.P.R. 22 luglio1998 n.322).
Pertanto, tale adempimento resta in vigore solo per la comunicazione dati IVA da presentare entro il 28 febbraio 2016 (periodo d’imposta 2015)[7];
Delibere TARI
Al riguardo, per il 2014, viene prevista la validità delle deliberazioni TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014 (art.10, co.12-quinquiesdecies, del D.L. 192/2014).
Inoltre, per i Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe TARI entro la predetta data del 30 novembre 2014, restano ferme, ai fini della riscossione del tributo, le tariffe applicate per il periodo d’imposta 2013.
Viene, altresì, previsto che «le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell’anno successivo».
Note:
[1] In estrema sintesi, si tratta di accertamenti diventati definitivi in base ad una sentenza passata in giudicato o ad accertamenti emanati a seguito di liquidazione delle imposte, ovvero di controllo formale delle dichiarazioni effettuati dall’Amministrazione finanziaria (art.14 del D.P.R. 602/1973).
[2] Si tratta della rateazione concessa in presenza di difficoltà legata alla congiuntura economica negativa (ossia alla “comprovata e grave situazione di difficoltà economica)”, intendendosi per tale una situazione per la quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
– accertata impossibilità di assolvere al pagamento del debito secondo la rateizzazione ordinaria;
– possibilità di assolvere al pagamento del debito con una rateizzazione più lunga (sino a 120 rate).
Cfr. l’art.19, co.1-quinquies, del D.P.R. 602/1973, introdotto dall’art.52, co.1, lett.a, n.1, del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/2013 e, in attuazione di tale disposizione, il D.M. 6 novembre 2013.
[3] La norma modifica l’art.11-bis del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014.
[4] Per completezza, si ricorda che, invece, il contribuente decade dal primo piano di rateazione concessogli nell’ipotesi di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. In tal caso, non può più essere chiesta un’ulteriore rateizzazione ed il debito residuo iscritto a ruolo può essere riscosso in un’unica soluzione (cfr. art.19, co.3, del D.P.R. 602/1973).
[5] Come noto, l’art.48-bis del D.P.R. 602/1973, prevede che le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Il comma 2-bis dell’art.48-bis prevede che il limite di 10.000 euro possa essere aumentato, in misura non superiore al doppio,o
pure diminuito, con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle Finanze, ad oggi non ancora emanato.
Le modalità attuative della disposizione sono state individuate dal D.M. 18 gennaio 2008 n.40, in vigore dal 29 marzo 2008 che ha stabilito sia il sistema di verifica della posizione debitoria dell’interessato da parte dell’agente della riscossione (Equitalia Servizi Spa), sia la procedura di riscossione delle somme dovute all’Erario, nel caso in cui tale morosità sia stata accertata.
[6] Ai sensi dell’art.8-bis del D.P.R. 22 luglio1998 n.322.
[7] I termini relativi alla semplificazione in materia di dichiarazione IVA e della comunicazione dati IVA erano originariamente stati fissati al periodo d’imposta 2015 dall’art.1, co.641, della legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015.
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