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23.10.2015 - urbanistica

LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO: SI ATTENDE IL REGOLAMENTO ATTUATIVO

È stata pubblicata la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
che riporta alcune novità inerenti le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere.
In particolare si pone attenzione sulle case e appartamenti per vacanze di cui alla Sezione II, Art. 26 della legge in parola.
In tale articolo vengono riportate la definizione e le caratteristiche funzionali di case e appartamenti per vacanze:
1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale.
3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
All’articolo 37, “Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere”, vengono riportate quindi le indicazioni che saranno contenute nel regolamento di attuazione della legge, da approvare entro la fine di gennaio del 2016.
Art. 37 (Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina:
a) i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive alberghiere, nonché di quelle aggiuntive;
b) i livelli di classificazione delle strutture ricettive ai sensi di quanto disposto dall’articolo 20, comma 1;
c) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici e accessori all’attività alberghiera;d) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico
e) gli ambiti di cui all’articolo 19, comma 3;
f) i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
g) i contrassegni identificativi delle strutture ricettive che devono essere affissi, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della struttura;
h) i criteri per il mantenimento funzionale delle strutture e dei servizi ai fini della classificazione;
i) l’utilizzo di caserme, scuole e altri edifici pubblici, o parti degli stessi, quali strutture ricettive temporanee legate a particolari eventi; l’uso di detti immobili è subordinato alla preventiva verifica delle idonee condizioni igienicosanitarie, di abitabilità e di sicurezza da effettuarsi a cura delle autorità preposte;
j) i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle case per ferie, ostelli della gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast;
k) i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura minimo dei rifugi alpinistici ed escursionistici;
l) quanto altro necessario per definire e qualificare le strutture ricettive.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori specifiche norme la cui applicazione sia espressamente ed esclusivamente riservata alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di strutture ricettive. Tali norme non si applicano alle strutture ricettive alberghiere già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti sono stati presentati agli uffici competenti entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. In ogni caso assicurando che le strutture precedentemente abilitate possano continuare a operare, eventualmente con diversa classificazione, nel caso in cui le difformità derivino da opere murarie o impiantistiche tecnicamente inattuabili.
3. Il regolamento di cui al comma 1 viene approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Infine all’ Art. 38, nell’indicare le disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere, si specifica che le case e appartamenti per vacanze occorre esclusivamente la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, ma non l’utilizzo della SCIA.

 


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