CODICE DELLA STRADA – CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL TAGLIANDO ASSICURATIVO
Si informa che per effetto dell’articolo 31 del DL n. 1/2012 si è attuata la dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Dal 18 ottobre scorso non sussiste più quindi l’obbligo, per i veicoli a motore, di esporre (sul parabrezza) i relativi tagliandi. Attenzione, tuttavia, perché il certificato di assicurazione ossia il documento che attesta la regolarità della copertura va sempre tenuto a bordo come previsto dall’articolo 180 Codice della strada che resta immutato.
L’ANIA, associazione tra le imprese assicuratrici precisa che nella prima fase di attuazione delle nuova disciplina, in via sperimentale, alcune compagnie di assicurazione continueranno a consegnare agli assicurati il tradizionale tagliando di carta che, tuttavia, non dovrà essere esposto sul parabrezza e avrà soltanto finalità informative. Terminata tale fase il tagliando non verrà più consegnato.
Un comunicato dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) informa che, in caso di controlli delle autorità pubbliche, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di assicurazione esibendo l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio, che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture r.c. auto.
Anche l’attestato di rischio diventa “elettronico” (il documento cartaceo verrà cioè sostituito con le informazioni raccolte in un’apposita banca dati elettronica gestita dall’Ania) e non verrà più consegnato al contraente della polizza.
Sul sito web www.ilportaledellautomobilista.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si può consultare lo stato di attivazione della propria assicurazioni scaricando l’app IPatente e accedendo attraverso il numero di targa.
Inoltre, in caso di sinistro, le informazioni di dettaglio sulla copertura assicurativa della controparte potranno essere richieste al Centro di informazione italiano istituto presso la Consap.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941