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27.11.2015 - lavori pubblici

CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIE DAL 1 NOVEMBRE

Si ricorda che il prossimo primo novembre entrerà in vigore la previsione che impone ai Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.
Contestualmente, l’ANAC non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che non ottempereranno a tale obbligo.
Dopo le numerose proroghe disposte dal legislatore – l’ultima delle quali avvenuta con la la L. n. 107/2015, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, c.d. “Buona scuola” (cfr. news Ance n. 21901 del 10 settembre 2015) – entrerà, infatti, definitivamente in vigore il comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti, che contiene le previsioni sopra citate.
Dal primo novembre, in particolare, solo i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti saranno esonerati dall’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per l’affidamento di lavori (nonché beni e servizi) di importo inferiore a 40.000 euro (per i quali, si ricorda, l’articolo 125 del Codice dei contratti consente l’affidamento diretto da parte del RUP), mentre quelli di minori dimensioni saranno, come detto, obbligati a ricorre alle centrali di committenza anche per tali tipologie di affidamenti.
In proposito, si fa presente che il disegno di legge sulla Stabilità 2016, del quale è appena iniziato l’esame al Senato, contiene una previsione che, qualora confermata all’esito dell’esame parlamentare, estenderà a tutti i Comuni la citata possibilità di procedere autonomamente agli affidamenti inferiori ai 40.000 euro

 


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