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24.03.2015 - lavori pubblici

CENTRALI DI COMMITTENZA DEI COMUNI NON CAPOLUOGO – OBBLIGO PER GLI APPALTI DIFFERITO AL 1/9/2015

La Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2015 pubblica la legge 27/2/2015 n. 11 di conversione del decreto legge 192/2014 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (conosciuto dome “Decreto milleproroghe”).
I commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 8 intervengono sulla disciplina delle centrali di committenza dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, mediante la proroga dei termini di entrata in vigore stabiliti dall’articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
L’articolo 23-ter, infatti, aveva già differito i termini per la centralizzazione delle procedure di acquisizione dei Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 33, comma 3-bis, al 1° gennaio 2015 per beni e servizi ed al 1° luglio 2015 per i lavori.
Con la conversione del decreto Milleproroghe, il termine risulterà unico per le acquisizioni di beni, servizi e forniture, e viene differito al 1° settembre 2015.
Tali previsioni non si applicano, comunque, alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe (1/3/2015), per espressa previsione del successivo comma 3-quater; ciò in quanto il legislatore ha inteso far salve le gare che siano già state avviate mediante centrali di committenza da parte dei Comuni interessati dalla norma.

 


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