CASSA EDILE – DIMINUZIONE CONTRIBUTI DAL 1° GENNAIO 2015 – ISTITUZIONE CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI – COSTO DELLA MANODOPERA
SOMMARIO
1) CCNL 1° LUGLIO 2014 – VARIAZIONI DAL 1° GENNAIO 2015: | |
A) DIMINUZIONE CONTRIBUTI CAPE – RIDETERMINAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI DEI VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE |
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B) PREVEDI – ISTITUZIONE CONTRIBUTO CONTRATTUALE – PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE | |
2) EROGAZIONE PREMIO CANTIERE – CESSAZIONE DAL 1° GENNAIO 2015 | |
3)TABELLE PAGA E COSTO DELLA MANODOPERA A VALERE DAL 1° GENNAIO 2015 |
1) CCNL 1° LUGLIO 2014 – VARIAZIONI DAL 1° GENNAIO 2015
Con il verbale di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro – ccnl – sottoscritto il 1° luglio 2014, le Parti Nazionali hanno convenuto circa la necessità di procedere ad una revisione degli oneri economici sostenuti dalle imprese (cfr. Not. n. 8-9/2014).
In particolare è stato previsto che:
– a decorrere dal 1° ottobre 2014, sia istituito un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE) – che sostituisce il previgente fondo APE di gestione territoriale – e la cui aliquota di contribuzione è fissata a livello nazionale per ogni provincia;
– a decorrere dal 1° gennaio 2015, il contributo di funzionamento delle Casse Edili sia fissato nella misura del 2,50%;
– a decorrere dal 1° gennaio 2015, sia istituito l’obbligo di versamento al Fondo Prevedi di un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli contrattuali, a favore di tutti i lavoratori, sia operai che impiegati, in forza alle imprese edili.
Di seguito si forniscono le prime istruzioni per consentire alle imprese di adempiere correttamente alle previsioni del contratto collettivo nazionale.
A) DIMINUZIONE CONTRIBUTI CAPE
1)AVVIO DEL FONDO FNAPE – COMPENSAZIONI CON LA CASSA EDILE
Con decorrenza 1° ottobre 2014 il contributo dovuto per l’Anzianità Professionale Edile ordinaria – APE – è fissato nella misura del 4,30% a carico impresa (prima era del 5%).
Ciò per effetto delle previsioni contenute nel verbale di rinnovo del ccnl che ha disposto, a decorrere dal 1° ottobre 2014, una nuova disciplina dell’APE. In particolare, nel richiamato verbale di accordo le Parti Nazionali hanno concordato sull’istituzione di un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE) – che sostituisce il previgente fondo APE di gestione territoriale -. Una prima innovazione rispetto all’assetto previgente è data dall’individuazione delle aliquote di alimentazione del Fondo, stabilite dalle Parti Sociali nazionali per fasce contributive.
La piena operatività del nuovo FNAPE era subordinata ad ulteriori approfondimenti che sono stati definiti con accordo sottoscritto a livello nazionale lo scorso 23 gennaio 2015.
Pertanto, con decorrenza 1° ottobre 2014, le aliquote in essere in sede territoriale sono sostituite da quelle contenute nell’allegato A al punto 9 del richiamato verbale di accordo. Per la provincia di Brescia l’aliquota, fissata a livello nazionale, è pari al 4,30%.
La Cassa Edile provvederà a compensare, con i versamenti APE a valere dal mese di gennaio 2015 in poi, e fino a concorrenza, l’eccedenza eventualmente versata dalle imprese per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 (ed eventualmente gennaio 2015).
2) CONTRIBUZIONE CASSA EDILE – DIMINUZIONE DAL 1° GENNAIO 2015
Il ccnl prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il contributo di funzionamento della Cassa Edile è stabilito nella misura del 2,50% (Allegato Protocollo sugli organismi bilaterali, lett. B).
Tale contributo è per 5/6 a carico impresa e per 1/6 a carico lavoratore. Pertanto dal 1° gennaio 2015, il contributo di funzionamento della Cassa Edile di Brescia è fissato nella misura del 2,50% (di cui il 2,083% a carico impresa e lo 0,417% a carico lavoratore) (prima era del 2,65%).
3) RIDETERMINAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI DEI VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE
La diminuzione del contributo FNAPE e la riduzione del contributo di funzionamento della Cassa Edile comporta la necessità di rideterminare la quota imponibile ai fini contributivi, dei versamenti alla Cassa Edile di Brescia. Pertanto, la nuova base imponibile per il calcolo del 15% ai fini contributivi dal 1° gennaio 2015 è:
Contributo C.A.P.E. | 2,50% |
Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile – FNAPE | 4,30% |
Contributo fornitura calzature da lavoro | 0,20% |
Addestramento professionale | 0,75% |
Comitato Paritetico Territoriale | 0,27% |
Fondo per la sicurezza | 0,07% |
Fondo lavori usuranti e pesanti | 0,10% |
Totale | 8,19% |
di cui il 15%, pari a 1,2285% concorre alla determinazione dell’imponibile contributivo.
B) PREVEDI – ISTITUZIONE CONTRIBUTO CONTRATTUALE- PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE – 1° GENNAIO 2015
L’Allegato 6 al verbale di rinnovo del ccnl sottoscritto in data 1° luglio 2014 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, l’obbligo di versamento al Fondo Prevedi di un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli contrattuali, a favore di tutti i lavoratori, sia operai che impiegati, in forza alle imprese edili (cfr. Not. n. 8-9/2014).
Con accordo sottoscritto dalle Parti Sociali nazionali in data 18 novembre 2014, attuativo delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali sopra richiamate, e con ulteriore nota illustrativa del 16 gennaio 2015 dell’Ance sono stati forniti ulteriori chiarimenti che consentono alle imprese di poter procedere con i previsti versamenti.
Ruolo della Cassa Edile
Le Casse Edili faranno da intermediario tra impresa e Prevedi, così come già avviene per i lavoratori precedentemente iscrittisi a Prevedi.
Pertanto le imprese dovranno comunicare alla Cassa Edile i dati anagrafici dei dipendenti (ovviamente con riferimento ai soli lavoratori non iscritti alla Cassa Edile, in quanto, per quelli già iscritti, tali dati sono già conosciuti della Cassa Edile).
Allo stesso modo le imprese dovranno provvedere ad effettuare il versamento del contributo in parola alla Cassa Edile che, successivamente, lo inoltrerà a Prevedi.
Quindi le aziende iscritte al sistema delle Casse Edili dichiareranno e verseranno a queste ultime ogni mese, a partire da gennaio 2015, il contributo contrattuale per tutti i propri dipendenti – operai ed impiegati – ai quali applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore edile.
A tal fine la denuncia contributiva mensile, che le aziende trasmettono alle Casse Edili, dovrà riportare l’indicazione del contributo contrattuale in modo che sia disponibile alle Casse Edili in forma autonoma e distinto dalle altre eventuali fonti contributive al Prevedi già previste per gli iscritti al Fondo (cioè il contributo dell’1% della retribuzione a carico del lavoratore, quello dell’1% della retribuzione a carico del datore di lavoro e il contributo di fonte trattamento di fine rapporto – TFR).
DURC
Il versamento del contributo in parola influenza anche la regolarità contributiva dell’impresa essendo valutato ai fini del rilascio del DURC. Infatti, le Parti Sociali Nazionali, con la sottoscrizione in data 18 novembre 2014 di uno specifico accordo, hanno stabilito che “la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili”. Le Casse Edili vigileranno, quindi, sulla regolarità contributiva delle imprese anche con riferimento al Fondo Prevedi.
Ammontare del contributo dovuto
Per gli operai, il contributo contrattuale al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%.
L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il TFR.
Per i lavoratori già associati a Prevedi alla data del 31 dicembre 2014 (avendo già sottoscritto il modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento di TFR al Fondo Pensione), tale contributo si somma alle fonti contributive ordinarie (1% a carico azienda, 1% a carico lavoratore e/o TFR maturando).
Per i lavoratori non associati a Prevedi alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l’iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (iscrizione contrattuale), senza ulteriori obblighi contributivi. In sostanza, per questa tipologia di lavoratori, il datore di lavoro nulla dovrà versare al Fondo in aggiunta al contributo in esame, salva l’eventuale ulteriore decisione del lavoratore di aderire al Fondo su base volontaria.
Si rimarca che sul contributo contrattuale in esame (da sommarsi con l’eventuale ulteriore contributo versato al Fondo Prevedi dell’1% a carico del datore di lavoro) è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare.
Ai fini fiscali, si rammenta che il contributo contrattuale in parola (da sommarsi con gli eventuali ulteriori contributi di fonte dipendente e di fonte azienda dell’1%) è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore, per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Si riporta in allegato una tabella riassuntiva in cui, per ciascun livello retributivo, vengono esposti i valori mensili e orari del contributo contrattuale dovuto.
Il contributo contrattuale in commento è dovuto, a partire da gennaio 2015, dal momento dell’assunzione e per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane in forza all’impresa applicando il contratto collettivo dell’edilizia, indipendentemente dalle scelte individuali del lavoratore.
Differimento adempimenti a carico delle imprese
Ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 2015, in attesa dei necessari chiarimenti tecnici e del conseguente adeguamento dei programmi paga, le imprese potranno trasmettere alla Cassa Edile il contributo in parola (relativo al mese di gennaio 2015) con la denuncia di competenza relativa al mese di febbraio 2015 senza che ciò costituisca mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.
Si fa riserva di fornire indicazioni relativamente ai lavoratori apprendisti.
Di seguito si riporta la tabella con la riparametrazione del contributo in commento a seconda dell’inquadramento contrattuale del lavoratore. L’importo da versare alla Cassa Edile è quello riportato nell’ultima colonna.
Operai
Livelli | Parametri | Importo riparametrato | Maggio-razione | Importo maggiorato | Divisore | Importo orario dovuto |
Op. IV Livello | 140 | € 11,20 | 18,50% | € 13,2720 | 173 | € 0,0767 |
Op. Specializzato | 130 | € 10,40 | 18,50% | € 12,3240 | 173 | € 0,0712 |
Op. Qualificato | 117 | € 9,36 | 18,50% | € 11,0916 | 173 | € 0,0641 |
Op. Comune | 100 | € 8,00 | 18,50% | € 9,4800 | 173 | € 0,0548 |
Impiegati
Livelli | Parametri | Importo mensile riparametrato e dovuto |
Imp. 1^ cat. super | 200 | € 16,00 |
Imp. 1^ cat. | 180 | € 14,40 |
Imp. 2^ cat. | 150 | € 12,00 |
Assistente Tecnico | 140 | € 11,20 |
Imp. 3^ cat. | 130 | € 10,40 |
Imp. 4^ cat. | 117 | € 9,36 |
Imp. 4^ cat. 1° impiego | 100 | € 8,00 |
2) EROGAZIONE PREMIO CANTIERE – CESSAZIONE DAL 1° GENNAIO 2015
Come già comunicato alle imprese associate, si rammenta che lo scorso 31 dicembre 2014 si è concluso il periodo sperimentale per l’erogazione del Premio Cantiere istituito a seguito del rinnovo del Contratto Collettivo Territoriale per la Provincia di Brescia del 27 giugno 2012 e in seguito prorogato, fino al 31 dicembre 2014, con accordo sottoscritto tra Collegio dei Costruttori e le Organizzazioni Sindacali in data 7 febbraio 2014.
Pertanto, a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2015, il Premio Cantiere non sarà da erogarsi.
3) TABELLE PAGA E COSTO DELLA MANODOPERA A VALERE DAL 1° GENNAIO 2015
Di seguito si rendono disponibili la tabella paga e il costo della manodopera a valere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle variazioni sopra descritte.
– Tabelle paga per operai e impiegati in vigore dal 1° genniaio 2015
– Costo della manodopera edile in vigore dal 1° gennaio 2015
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