Servizio Autotrasporto - referente: rag. Enrico Massardi
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01.10.2015 - trasporti
BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL TERZO TRIMESTRE 2015
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del terzo trimestre 2015.
La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2015.
Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto della legge di Stabilità 2015, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 ottobre 2015.
Si ricorda, infine, che per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 dicembre 2016.
La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2015.
Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto della legge di Stabilità 2015, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 ottobre 2015.
Si ricorda, infine, che per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 dicembre 2016.
Allegato: Nota 29 settembre 2015 Prot. 104552/RU
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