Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
23.10.2015 - lavori pubblici

ALLA STAZIONE APPALTANTE È RICONOSCIUTA AMPIA DISCREZIONALITÀ NELLA SCELTA DEL CRITERIO DI SELEZIONE TRA L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E L’OFFERTA DI SOLO PREZZO.

(Consiglio di Stato, sezione V, 31 agosto 2015, n. 4040)

Non è censurabile la scelta lasciare della stazione appaltante di incentrare la selezione sul solo elemento costituito dal risparmio economico conseguibile, salvo il rispetto di standard minimi di tipo organizzativo e di rendimento, atti a garantire la necessaria interoperabilità delle attività dell’appaltatrice con la propria struttura ed il rispetto della normativa vigente.
Sulla base di questi rilievi, la scelta del commitente di valutare le offerte in base al solo risparmio economico conseguibile all’esito della procedura selettiva costituisce ragionevole esplicazione dell’ampia discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nell’individuare il metodo di selezione delle offerte nell’ambito di procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. contratti pubblici (cfr., da ultimo: Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484; Sez. V, 18 giugno 2015, n. 3121). Infatti, nell’enucleare le «caratteristiche dell’oggetto dell’appalto» quale elemento discretivo nell’individuazione del criterio di selezione, la disposizione ora citata rimette quindi alla fase preparatoria della gara, e cioè alla progettazione che ogni soggetto aggiudicatore deve svolgere in vista del futuro affidamento del contratto, la definizione di tali caratteristiche di quest’ultimo, e all’esito di tale fase, gli ulteriori aspetti per i quali si prevede invece la ricerca presso gli operatori privati di soluzioni tecnico-qualitative in grado di conseguire prestazioni qualitativamente migliori rispetto a quelle individuate in sede progettuale.
Questa notazione rende evidente che anche contratti d’appalto caratterizzati da rilevanti profili di complessità, ed in particolare anche appalti di opere pubbliche, possono essere affidati sulla base della solo criterio del massimo ribasso, laddove la progettazione svolta dalla stazione appaltante sia giunta ad un grado di dettaglio tale da non richiedere, secondo valutazioni di carattere discrezionale di quest’ultima, l’acquisizione di soluzioni tecniche migliorative
Del resto, ed a contrario, anche nelle procedure di affidamento da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa gli aspetti tecnico-valutativi possono condurre alla presentazione di soluzioni progettuali sostanzialmente speculari, tali da rendere determinante in concreto la sola offerta economica. Nondimeno, non per questa circostanza

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941