ALBO GESTORI AMBIENTALI – DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI AI FINI DELL’ISCRIZIONE – CHIARIMENTI
Circolare 30 aprile 2015, n. 345)
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha diramato la Circolare 30 aprile 2015, n. 345 relativa alla “Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo.
Preliminarmente, si ricorda che ai fini dell’esercizio dell’autotrasporto merci, secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto in conto terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli: proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e locazione finanziaria (leasing), nonché locazione e comodato senza conducente, purché siano rispettate alcune condizioni.
La Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 5681 del 16 marzo 2015, emanata a seguito di alcune successive modifiche normative, nell’ambito dell’esercizio dell’attività di autotrasporto per conto di terzi, ha prefigurato i casi in cui è consentita la locazione e comodato (senza conducente), ed ha stabilito che non è consentita la cessione dei veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato.
In base a ciò l’Albo gestori ambientali con la Circolare n. 345 del 30 aprile 2015, ha chiarito che lo stesso principio (divieto di sublocazione o subcomodato) deve essere applicato anche alla disponibilità di veicoli per il trasporto in contro proprio presi in locazione ai sensi dell’art. 84, comma 4, del Codice della strada.
Resta escluso dalla disciplina della locazione senza conducente, il leasing (locazione finanziaria).
Pertanto, l’impresa che dispone del veicolo mediante tale titolo può, alle condizioni previste, locare senza conducente il veicolo stesso salvo espressa e diversa indicazione contenuta nel contratto di locazione finanziaria.
È consentita inoltre la disponibilità, mediante comodato senza conducente, di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo le imprese allegheranno alla domanda copia del contratto di comodato senza conducente corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
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