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06.11.2015 - urbanistica

1) Efficientamento dei sistemi di illuminazione pubblica – 2) Programma di edilizia residenziale pubblica

Spettabile impresa,

si segnalano due argomenti di interesse

1) nuova legge regionale per la costruzione e progettazione dell’illuminazione esterna, sia pubblica che privata.

2) stanziamento di 141 milioni per edificazione di edilizia residenziale pubblica.

Si riportano di seguito gli approfondimenti ai due temi sopra citati.

 

1) LEGGE REGIONALE PER L’EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

Il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 22 settembre 2015 ha approvato la Legge Regionale n. 31/2015 recante: “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41, Supplemento Ordinario, del 9 ottobre 2015. La norma regionale, approvata in conformità alle Direttive Comunitarie in materia di efficienza energetica e al D.Lgs. 102/2014 di recepimento delle stesse nell’ordinamento italiano, persegue:

– l’efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso l’impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche;

– il risparmio energetico mediante il contenimento dell’illuminazione artificiale, la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso;

– la riduzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, nell’interesse della tutela della salute umana dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri ecologici.

La Legge ha inoltre la finalità di ottimizzare e innovare i servizi pubblici di illuminazione mediante azioni di promozione, di sostegno e di incentivazione all’utilizzo di nuovi materiali e tecnologie.

Il provvedimento (cfr. articolo 3) si applica a tutti gli impianti di illuminazione esterna sia pubblici sia privati (giardini di proprietà, rampe di garage o comunque gli ambiti non ricompresi nell’illuminazione pubblica), che a decorrere dall’entrata in vigore della legge (24 ottobre 2015) dovranno essere progettati e installati secondo quanto previsto dalla Legge Regionale stessa e dal Regolamento di attuazione (cfr. articolo 4, comma 2) che sarà approvato dalla Giunta regionale. In particolare, gli apparecchi di illuminazione esterna dovranno garantire:

– la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell’orizzonte; 2 di 4

– i requisiti di prestazione energetica, così come definiti dal Regolamento;

– i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica, così come definiti dal Regolamento

– la non alterazione del ritmo circadiano;

– il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici.

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno inoltre rispondere a specifici requisiti di prestazione energetica e garantire efficienza sotto il profilo costi-benefici. Gli impianti dovranno essere provvisti di dispositivi in grado di ridurre il flusso luminoso emesso rispetto al pieno regime di operatività ed essere realizzati in modo che le superfici illuminate non presentino eccessivi sovradimensionamenti rispetto al livello minimo di luminanza media mantenuta, previsto dalle norme tecniche di riferimento.

Un passaggio importante, ai fini della programmazione pubblica, deriva dall’obbligo (cfr. articolo 3, comma 5) per gli impianti di pubblica illuminazione esterna realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge, che dovranno essere di proprietà pubblica.

La Giunta regionale approva il Regolamento, sopra richiamato, entro aprile 2016 e con esso stabilisce le norme tecniche di attuazione della Legge ed in particolare quelle riguardanti le prestazioni energetiche minime, la dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell’orizzonte, il sovradimensionamento rispetto al livello minimo di luminanza degli impianti di illuminazione, le modalità d’impiego degli impianti di illuminazione dedicati alle attività sportive, all’illuminazione dei monumenti, alle insegne e ad altri ambiti specifici.

Lo stesso Regolamento dispone le specifiche prescrizioni che i Comuni dovranno seguire per la redazione del Documento di analisi dell’illuminazione esterna (DAIE) che consiste nel censimento degli impianti di illuminazione esterna, di individuazione delle criticità, delle opportunità e delle modalità di riqualificazione ai fini del risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso. L’articolo 6 del provvedimento disciplina le funzioni dei Comuni in materia che consistono, essenzialmente, nel determinare le misure e le azioni per assicurare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illuminazione esterna, con conseguente riduzione dell’inquinamento luminoso.

I Comuni inoltre svolgono i compiti di vigilanza e controllo sul rispetto della Legge e dispongono l’adeguamento degli apparecchi o degli impianti di illuminazione esterna, indicando 3 di 4 anche il termine per l’adeguamento alle norme regionali inapplicate. Fino all’avvenuto adeguamento, gli apparecchi o gli impianti devono rimanere spenti o, in caso di possibile pregiudizio delle condizioni di sicurezza, devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso. I Comuni entro 2 anni dall’entrata in vigore del Regolamento di attuazione approvano il Documento di analisi dell’illuminazione esterna – DAIE, che viene aggiornato al fine di tener conto di significative variazioni della consistenza degli impianti di illuminazione esterna e dell’affermarsi di nuove tecnologie. Se i Comuni sono già dotati del Piano dell’illuminazione previsto dalla L.R. 12/2000, il termine per l’approvazione del DAIE è di cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento.

La concessione di benefici economici regionali di settore ai singoli Comuni sarà condizionata all’adozione del DAIE o del Piano dell’illuminazione. L’articolo 9 individua le zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso: gli osservatori astronomici possono infatti richiedere alla Regione la definizione di un’area di tutela che può estendersi per un raggio massimo di 25 km dall’osservatorio stesso.

Costituiscono inoltre zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso i parchi nazionali, i siti di Rete Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette di cui alla L.R. 86/1983. All’articolo 10 vengono previste, inoltre, delle sanzioni legate a specifici inadempimenti al dettato normativo: le sanzioni potranno riguardare anche impianti di illuminazione privati, ma in questa caso i riferimenti da rispettare saranno indicati nel Regolamento di cui all’articolo 4, comma 2, per cui la sanzione è nei fatti da rimandarsi al momento dell’approvazione del Regolamento.

 

2) SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PRERP 2014- 2016

Si segnala che sul Bollettino Ufficiale n. 42 – Serie Ordinaria – del 14 ottobre 2015 è stata pubblicata la DGR n. 4142 del 8 ottobre 2015 recante “Approvazione del secondo programma annuale di attuazione del PRERP 2014/2016 approvato con d.c.r. 30 luglio 2014 n. 456”.

Il provvedimento stabilisce in € 140.802.814,00 le risorse messe a disposizione per l’attuazione del secondo programma del PRERP, 4 di 4 provenienti dal bilancio regionale e ripartiti tra le diverse linee di azione individuate dal provvedimento in oggetto.

Si ritiene opportuno segnalare le diverse linee di intervento previste soffermandosi su quelle di interesse per le imprese di costruzione.

Linea di azione A

Interventi di completamento dei programmi di rimozione dell’Amianto dagli immobili di edilizia residenziale pubblica delle ALER (€ 15.152.814,00)

Linea di azione B

Interventi per il sostegno alla realizzazione di piani di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle ALER (€ 106.500.000,00) Le risorse saranno ripartite tra le ALER (ALER BS-CRMN: € 14.619.180,05)

Linea di azione C

Interventi di installazione di sistemi di video-sorveglianza finalizzati in particolare a scoraggiare il fenomeno delle occupazioni abusive (€ 3.500.000,00)

Linea di azione D

Interventi di completamento dei programmi di investimento previsti con strumenti di programmazione negoziata

Linea di azione E

Interventi per l’adeguamento dell’offerta abitativa pubblica alla domanda, a completamento di investimenti previsti in strumenti di programmazione negoziata (€ 4.717.000,00).


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