VARIAZIONE DELL’INTERESSE LEGALE DAL 2,5% AL 1%
VARIAZIONE DELL’INTERESSE LEGALE DAL 2,5% AL 1%
La Gazzetta Ufficiale n.292 del 13-12-2013, ha pubblicato il D.M. Economia del 12 dicembre 2013 in tema di interessi legali che, a partire dal 1 gennaio 2014, vengono fissati nella misura del 1%.
Le variazioni nel tempo del saggio degli interessi legali sono così riassunte:
dal 21/4/42 al 15/12/90 = 5%
dal 16/12/90 al 31/12/96 = 10%
dal 1/1/97 al 31/12/98 = 5%
dal 1/1/1999 al 31/12/2000 = 2,5%
dal 1/1/2001 = 3,5%
dal 1/1/2002 = 3%
dal 1/1/2004 = 2,5%
dal 1/1/2008 = 3%
dal 1/1/2010 = 1%
dal 1/1/2011 = 1,5%
dal 1/1/2012 = 2,5%
dal 1/1/2014 = 1%
Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali, come pure nel conteggio degli interessi legali e di mora previsto dl Regolamento dei contratti pubblici.
DECRETO MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
12 dicembre 2013
Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. (13A10199)
(GU S.G. n.292 del 13-12-2013)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica “che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2013
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