TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE – REQUISITI EX ART. 6 COMMA 8 D.LGS. 81/08
Si informa che lo scorso 18 marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto interministeriale 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65/13) che detta i criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, predisposto ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. n.81/2008, c.d. “Testo Unico sulla sicurezza”
A tal proposito si comunica che i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, così come disciplinati dagli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 (cfr. Not. n. 2/2012), dovranno essere in possesso dei requisiti minimi per la qualificazione indicati di seguito:
– diploma di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori);
– uno dei criteri riportati nell’allegato al decreto stesso, comprovato con idonea documentazione.
Il Decreto in commento pone a questi requisiti un regime di deroga di 24 mesi dall’entrata in vigore del disposto normativo e quindi fino al 18 marzo 2016 i datori di lavoro, nel rispetto delle condizioni dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono legittimati a svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti per effettuare il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008.
Trascorso tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà possedere uno dei criteri previsti dal decreto in parola.
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