TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – EX ART. 67 D.LGS. 81/08 – REALIZZAZIONE DI EDIFICI INDUSTRIALI – INFORMAZIONI DA INVIARE ALL’ORGANO DI VIGILANZA – DECRETO 18 APRILE 2014
Si rammenta che nel titolo II del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo Unico sulla sicurezza”, l’art. 67 prescrive che la costruzione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali alle quali siano addetti più di tre lavoratori, così come ampliamenti e/o ristrutturazioni di luoghi esistenti, deve essere notificata all’Organo di vigilanza.
A tal proposito si informa che con il Decreto 18 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dello scorso 9 maggio 2014, è stato elaborato il modello unico nazionale da trasmettere all’organo di vigilanza e tale modello è reperibile all’indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20140509_decretocapannoni.aspx .
Detto modello non esclude l’obbligo di notifica preliminare di cui all’art. 99 in capo al committente o al responsabile dei lavori, nel caso in cui la realizzazione degli interventi ricada nell’ambito di applicazione del medesimo articolo 99, ovvero:
– cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
– cantieri in cui, per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera, sono presenti più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente;
– cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
Restano infatti ferme le disposizioni di cui al Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”.
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