TARI – TARSU – ESCLUSIONE DELLE AREE PRODUTTIVE, DEI MAGAZZINI E DELLE AREE SCOPERTE ASSERVITE ALL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA
Il Dipartimento delle Finanze, in risposta ad un quesito posto in ordine all’applicazione della TARI – TARSU agli immobili industriali, con particolare riguardo ai magazzini e alle aree scoperte asservite al ciclo produttivo, ha fornito importanti chiarimenti.
In particolare, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che non sono soggette al pagamento della TARI (Tassa sui rifiuti) le aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, che sono generalmente produttive, in via continuativa o prevalente, di rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani.
Pertanto, secondo il Dipartimento delle Finanze, non può ritenersi corretta l’applicazione della TARI alle superfici degli immobili industriali, con particolare riguardo ai magazzini e alle aree scoperte specificatamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari.
Il Dipartimento ha altresì precisato che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti, nonché le aree scoperte asservite al ciclo produttivo che risultano produttive, in via continuativa o prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, devono considerarsi anch’essi non tassabili. Tali esclusioni operano a prescindere da quanto previsto nei regolamenti comunali.
Al riguardo, viene precisato che il potere riservato ai comuni per individuare, con proprio regolamento, le superfici da sottrarre all’assimilazione e, dunque, alla tassazione (in quanto produttive, con carattere di prevalenza, di rifiuti speciali non assimilabili), può essere esercitato nel ristretto ambito consentito dalla legge. Conseguentemente, i comuni possono solamente individuare ulteriori superfici da escludere a tassazione rispetto a quelle già escluse dalla legge.
Tenuto conto della portata innovativa dei chiarimenti espressi ci si riserva di ritornare sull’argomento per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare nel caso in cui il regolamento comunale assoggetti tali aree a tassazione.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Allegato:
■ Risposta Dipartimento delle Finanze Prot. n.38997 del 9/10/2014
■ Risoluzione Dipartimento delle Finanze n. 2/Df del 9/12/2014
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