RATING BANCARIO DI LEGALITA’ PER L’ACCESSO AL CREDITO E AI FINANZIAMENTI PUBBLICI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto 20/02/2014, n. 57, ha chiarito in quale modo si tiene conto del cosiddetto “rating di legalità” delle imprese nell’ambito dei procedimenti per la concessione di finanziamenti pubblici e di accesso al credito bancario.
Si tratta di un sistema di premialità, definito dall’art- 5-ter del D.L. 1/2012 ed al quale è successivamente stata data attuazione da parte del Garante per la concorrenza ed il mercato con la Delibera 24075/2012, per le organizzazioni che rispettano la legalità e adeguano la propria organizzazione alla citata Delibera.
RATING DILEGALITÀ NELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI
Nello stabilire l’ammontare massimo dell’intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione, dovrà essere prevista, a seconda della natura, entità e finalità del finanziamento, una premialità per le imprese in possesso del rating, sotto forma di uno dei seguenti sistemi:
• preferenza in graduatoria;
• attribuzione di punteggio aggiuntivo;
• riserva di quote finanziarie.
L’art. 3 del Decreto Ministeriale 57/2014 in commento dispone inoltre che l’impresa che abbia conseguito il rating di legalità ai sensi della citata Delibera 24075/2012 è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti ivi previsti all’art. 2, comma 2, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Leg.vo 159/2011 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
L’impresa dovrà in questi casi dichiarare, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, di essere iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 della Delibera dell’Autorità, con la contestuale assunzione dell’impegno di comunicare all’amministrazione medesima l’eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell’erogazione del contributo.
RATING DI LEGALITÀ NELL’ACCESSO AL CREDITO BANCARIO
Per questi casi è disposto che le banche tengano conto della presenza del rating di legalità attribuito all’impresa nel processo di istruttoria, ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti, lasciando peraltro libertà alle banche stesse per la definizione di procedure interne che disciplinino l’attuazione delle disposizioni in oggetto e demandando la vigilanza alla Banca d’Italia.
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