PER LE OFFERTE TELEMATICHE NON SI PAGA L’IMPOSTA DI BOLLO
Con il sempre maggior ricorso alle aste elettroniche anche per aggiudicare gli appalti di lavori pubblici, si pone il problema dell’assolvimento dell’imposta di bollo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013 prevede che le offerte telematiche sono da considerare quali proposte contrattuali, e quindi esenti da bollo. Solo quando vi sarà l’aggiudicatario e l’amministrazione integrerà l’offerta dell’aggiudicatario con la propria dichiarazione di accettazione si formerà il contratto, e per detto contratto il “soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo.”.
Perciò: niente bollo sull’offerta, ma solo sul contratto (e non si capisce chi lo deve pagare, se l’impresa o l’amministrazione).
Sorge peraltro il fondato dubbio che il medesimo ragionamento valga anche per le offerte usuali, sottoscritte a mano, di proprio pugno, su un foglio di carta. Anche in tal caso il percorso logico seguito dall’Agenzia delle Entrate non dovrebbe essere diverso.
Si rammenta da ultimo che l’irregolarità dell’imposto di bollo nella documentazione di gara non può portare all’esclusione dell’offerta, ma al più, ad una sua successiva regolarizzazione.
Si trascrive il testo della risoluzione in parola.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 96/E
Roma, 16 dicembre 2013
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante, ALFA spa, chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
La società istante precisa che i predetti documenti sono redatti in formato elettronico e vengono firmati digitalmente solo dal soggetto che emana il documento (e non anche dall’ altra parte contraente) e vengono scambiati tra fornitori ed Enti attraverso la piattaforma del MEPA, in conformità a quanto previsto dall’articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che i documenti in parola debbano esser ricondotti nell’ambito di applicazione della disposizione recata dall’articolo 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e che, di conseguenza, vadano assoggettati all’ imposta di bollo solo in caso d’ uso.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di corrispondere al quesito proposto, appare utile ricordare che l’ articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo, fin dall’origine, per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.
Il successivo articolo 24 della tariffa, Parte Seconda, prevede, invece l’applicazione dell’imposta, solo in caso d’ uso, per gli “Atti e documenti di cui all’ articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’ articolo 1341 del codice civile”.
A parere della scrivente, nell’ambito di tale ultima previsione non possono essere ricondotti i documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi oggetto della presente istanza di interpello.
Occorre evidenziare, infatti, che i documenti in esame sono formati nell’ambito di una particolare procedura prevista per l’approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell’ambito del MEPA. A detto mercato digitale possono accedere, oltre alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente aziende fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. I fornitori abilitati formulano, quindi, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi.
A seguito della presentazione di tali offerte, la pubblica amministrazione individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito ‘documento di stipula’.
Tale documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall’amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale.
La controparte non è, infatti, tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è già resa palese con l’inserimento dell’offerta nel sistema.
In merito alle dette transazioni scambiate nel mercato elettronico si evidenzia che l’articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che “Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”.
Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.
Con riferimento ai documenti di accettazione, dal fac-simile inviato alla scrivente a seguito di richiesta di documentazione integrativa, si evince che detto documento contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell’offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.
L’imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l’offerta (fornitore).
Come risulta dall’art. 53 delle ‘Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione’, pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it , infatti, il contratto concluso è composto dall’offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Con riferimento a tali contratti il medesimo articolo 53 stabilisce che il “soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo.”.
A parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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