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19.09.2014 - lavori pubblici

PER LA CAT. OG2 LA SOA RICHIEDE CHE IL DIRETTORE TECNICO SIA ARCHITETTO

E’ sospesa ogni eccezione alle disposizioni sulla qualificazione SOA, che prevedono titoli professionali specifici per il direttore tecnico delle imprese qualificate nelle categorie, riguardanti gli interventi su beni tutelati (OG 2, OS 2A, OS 2B e OS 25).
Lo ha stabilito, l’8 luglio scorso, la sezione VI del Consiglio di Stato (ordinanza n. 02978/2014) che ha accolto la domanda di sospensione sull’esecutività della sentenza dello scorso 21 febbraio, con cui il T.A.R. Lazio aveva chiarito la possibilità per il Direttore Tecnico che ricopriva tale incarico già alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, di mantenere tale incarico, anche se non era in possesso dei titoli richiesti dalle nuove norme (Roma, Sezione III, n. 2170/2014).
Ai fini dell’attestazione SOA in categorie attinenti gli interventi sul patrimonio culturale torna, pertanto, l’obbligo per le imprese di dimostrare l’idoneo titolo del direttore tecnico, almeno sino alla decisione definitiva del Consiglio di Stato.
Come esplicitato nell’art. 248, comma 5, del Regolamento sui contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), ciò significa: per la qualificazione nella categoria OG2, che il direttore tecnico deve risultare in possesso di laurea in architettura o in conservazione di beni culturale; per la qualificazione nella categoria OS2A e OS2B, che il direttore tecnico deve risultare restauratore di beni culturali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento (codice dei beni culturali); per la qualificazione nella categoria OS2, che il direttore tecnico deve risultare in possesso dei titoli previsti dall’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti.

Evoluzione normativa
Fin dall’entrata, in vigore a fine 2010, Regolamento sui contratti pubblici, la riforma dei titoli professionali previsti per il direttore tecnico nelle suddette categorie è stato motivo di preoccupazione da parte delle imprese.
Nel previgente D.P.R. n. 34/2000 erano, infatti, sancite alcune importanti eccezioni, non riprodotte nel successivo testo regolamentare, che permettevano al direttore tecnico di non possedere lo specifico titolo previsto tra i requisiti di qualificazione (art. 26, comma 7).
Tali eccezioni erano rivolte a coloro che ricoprivano lo stesso incarico prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 34/2000 (quindi ai tempi dell’ANC) oppure a coloro che dimostrassero esperienza quinquennale svolta per le imprese qualificate sino alla III classifica (compresa), con l’evidente obiettivo di tutelare le professionalità esistenti e l’esperienza maturata nel tempo all’interno dell’impresa.
Ciò nonostante, le conseguenze della riformulazione e ricollocazione all’interno del successivo Regolamento n. 207/2010 delle norme di riferimento sugli interventi sui beni tutelati (art. 248 cit.), hanno trovato definitivo chiarimento nel comunicato alle SOA n. 74/2012 dell’ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) che, dopo un’iniziale incertezza, ha impresso una svolta interpretativa di carattere restrittivo al mutato quadro normativo (cfr. anche Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2011).
In particolare, nel citato comunicato n. 74/2012, è stato chiarito che, per la qualificazione nei lavori relativi alle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25, non trova applicazione la deroga di cui all’art. 357, comma 23 del Regolamento (prevista per il direttore tecnico di imprese qualificate in tutte le altre categorie generali e speciali).
Pertanto, anche le imprese il cui direttore tecnico svolgeva le funzioni già alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, non sono esentate dal dimostrare gli idonei titoli professionali del proprio direttore tecnico, pena l’impossibilità di acquisire o mantenere l’attestazione SOA nelle citate categorie.
La chiarificazione dell’Autorità ebbe, a suo tempo, immediate ripercussioni sulle attestazioni delle imprese e, in particolare, su coloro che non poterono mantenere l’attestato SOA alla stregua della nuova normativa, anche solo perché, in un periodo di profonda crisi, apparve molte volte eccessivamente oneroso sostenere il costo per l’assunzione delle figure professionali richieste (cfr. news Ance del 13 Settembre 2012, in cui sono “precisati i limiti dell’esperienza maturata per la Direzione Tecnica”).

Evoluzione giurisprudenziale
Una parziale svolta sul tema si è avuta a quasi due anni di distanza dall’intervento dell’Autorità, con l’impugnazione da parte di una impresa (con l’intervento ad adiuvandum di altri operatori economici interessati) sia del citato provvedimento che del conseguente diniego al rilascio dell’attestato da parte della SOA di riferimento.
In particolare, nel ricorso era messo in luce l’evidente difetto di coordinamento normativo tra le deroghe presenti nell’abrogato D.P.R. n. 34/2000 e il citato D.P.R. n. 207/2010, che aveva portato ad ingiustificate difficoltà nella qualificazione degli appalti pubblici.
Sulla base di tali presupposti, il TAR Lazio, accogliendo il ricorso, aveva evidenziato l’illegittimità del comunicato dell’Autorità n. 74/2012 nella parte in cui era imposto a tutte le imprese i “nuovi requisiti” di idoneità tecnica ai fini della qualificazione per i lavori sui beni culturali, ed alle SOA di verificarne la sussistenza per il rilascio della relativa attestazione (sentenza n. 2170 del 10 gennaio 2014).
Nella stessa sentenza era, altresì, condivisa dal TAR la tesi del ricorrente sull’immotivato diniego per il rilascio di attestazione, a causa della mancata dimostrazione da parte del Direttore tecnico, che operava in situazione di continuità rispetto all’Albo Nazionale Costruttori, dei titoli richiesti dal D.P.R. n. 207/2010 (per le categorie OG2 e OS25),.
Tale interpretazione non ha però superato il vaglio della stessa sezione VI del Consiglio di Stato che, in via cautelare e appena cinque mesi dopo la pronuncia di primo grado, ha mostrato di essere di ben diverso avviso (ordinanza n. 2978dell’8 luglio 2014).
Infatti, la citata sezione VI, nel sospendere l’efficacia della suddetta sentenza, “ha ritenuto che, ad una prima e sommaria delibazione, sembrano sussistere gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile per la p.a. che – insieme al doveroso bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati in gioco – induce ad accogliere la presente istanza cautelare, con esborsi compensati per le alterne vicende processuali”.

Considerazioni finali
Conseguentemente all’intervento in cautelare del Consiglio di Stato, tornando d’attualità il comunicato dell’Autorità n. 74/2012, le SOA devono:
• verificare il titolo professionale delle imprese attestate durante il periodo di esecutività della sentenza di primo grado, e
• consentire, in futuro, il rilascio delle suddette attestazione solo alle condizioni di professionalità previste nell’art. 248, comma 5, del Regolamento.

 


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