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30.05.2014 - tributi

MISURE FISCALI INTRODOTTE DAL DL 66/2014 (C.D. DECRETO SULLA SPENDING REVIEW)

Misure in tema di rivalutazione dei beni d’impresa, fatturazione elettronica e compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Queste le principali novità fiscali, per il settore delle costruzioni, contenute nel Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (cd. “Decreto sulla spending review”), pubblicato sulla G.U. n.95 del 24 aprile 2014 ed in vigore dalla medesima data.

Rivalutazione dei beni d’impresa (art.4)
L’art.4, co.11, del DL 66/2014 interviene, altresì, sui termini di versamento delle imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni d’impresa, introdotta dalla legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014)[9].
Come noto, la legge 147/2013 prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, con esclusione espressa degli immobili “merce”.
La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP con l’aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili e deve essere eseguita nel bilancio 2013 (da approvare nel 2014) con riferimento ai beni iscritti nel bilancio relativo al 2012[1].
Con riferimento al versamento dell’imposta sostitutiva, l’art.1, co.145, della legge di Stabilità 2014 prevedeva la possibilità di pagamento in 3 rate annuali di pari importo.
A tal riguardo, con il “Decreto Spending review” viene meno il versamento rateale, e viene previsto l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva in un‘unica soluzione, ossia entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (giugno 2014).
Resta ferma la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con altre imposte, ai sensi del D.Lgs. 241/1997.
In base alla relazione tecnica, la nuova disposizione sulla rivalutazione dei beni d’impresa produce, per il 2014, effetti finanziari positivi per l’Erario, in misura pari a 607,6 milioni di euro.

Fatturazione elettronica – Novità (art.25)
Sotto tale profilo, l’art.25 del DL 66/2014 prevede l’anticipazione al 31 marzo 2015 (anziché 6 giugno 2015), del termine di invio obbligatorio delle fatture in forma elettronica[2] in caso di prestazioni eseguite nei confronti di:
– P.A. diverse dalle Amministrazioni centrali (ossia Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza ecc.)
– Amministrazioni locali (ad es., Regioni, Province e Comuni).
In sostanza, anche per le P.A. locali, il temine di operatività della fatturazione elettronica viene fissato al 31 marzo 2015, senza attendere lo specifico Decreto attuativo da emanare in attuazione dell’art.1, co.214, della legge 244/2007 (legge di stabilità 2008).
Al riguardo, viene, poi, previsto che le fatture elettroniche emesse verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:
– il Codice identificativo di gara (CIG)[3];
– il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 11 della legge 3/2003[4].
Nell’ipotesi in cui le fatture non riportino i citati codici CIG e CUP, viene ulteriormente stabilito il divieto, per le P.A., di procedere al pagamento delle fatture elettroniche.
In sostanza, la fattura elettronica diventerà obbligatoria:
– dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
– dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ivi comprese le Amministrazioni locali (ad es. i Comuni).
In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Compensazione fra crediti commerciali verso la P.A. e debiti fiscali (artt.39-40)
In tal ambito, gli artt.39 e 40 del “Decreto Spending review” prevedono:
– la messa a regime del meccanismo di compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti (finora, il meccanismo operava per i soli crediti maturati nei confronti della P.A. entro il 31 dicembre 2012)[5].
Come noto, tale modalità di compensazione avviene mediante l’utilizzo del Modello F24 telematico (“F24 Crediti PP.AA.”), che deve indicare gli importi del credito certificato e del debito fiscale;
– l’estensione al 30 settembre 2013 del termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo (il termine per la notifica era precedentemente fissato al 31 dicembre 2012)[6].
In tal caso, la compensazione viene effettuata mediante presentazione ad Equitalia della certificazione del credito verso la P.A., che provvederà ad estinguere il debito fiscale.
In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 le disposizioni relative all’utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. non determinano effetti finanziari.

Note:

[1] La rivalutazione riguarda tutti i beni patrimonializzati dell’impresa, ivi compresi i fabbricati e le aree edificabili, e assume efficacia dall’esercizio 2016. I beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima dell’inizio del periodo d’imposta 2017.
[2] Come noto, si ricorda infatti, che, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l’introduzione graduale:
– dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni.
– del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse.
[3] Tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
[4] L’art.11 della legge 3/2003 disciplina il “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”, che, per ogni nuovo progetto di investimento pubblico le P.A. competenti, o i soggetti aggiudicatori, richiedono in via telematica secondo una specifica procedura definita dal CIPE.
[5] Art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973.
[6] Art.28-quater del D.P.R. 602/1973 e art.9, co.2, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013.

 


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