MINISTERO DEL LAVORO – TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D.LGS. 81/08 – INDIVIDUAZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA – INTERPELLO N. 7/2014
La Commissione per gli Interpelli, con l’interpello n. 7 del 27 marzo 2014, ha formulato una risposta ad un quesito avanzato dall’Ance, relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell’impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell’aggiudicazione di un appalto, di una società consortile per l’esecuzione unitaria dei lavori.
L’articolo 89, comma 1, lett. i, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha definito l’impresa affidataria quale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (…)”, specificando il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non il caso di una ATI.
Il Legislatore, all’articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008, ha poi previsto per il datore di lavoro dell’impresa affidataria una serie di obblighi tra cui quello di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Il quesito posto da Ance è volto a stabilire chiaramente chi debba assolvere a tale ruolo, nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese che, a valle dell’aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all’esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione.
Il Regolamento Appalti (D.P.R. n.207/2010) all’articolo 93 prevede espressamente che le imprese associate, dopo l’aggiudicazione, possano decidere di costituire tra loro una società, anche di tipo consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
In tal caso, per effetto del subentro, non si determina una sostituzione della società di gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente permane in capo all’ATI aggiudicataria. Ciò che avviene è la creazione di una struttura operativa a servizio dell’Associazione contraente, alla quale viene demandata la gestione materiale dell’appalto, dovendo provvedere essa a tutto ciò che è necessario ai fini dell’esecuzione dei lavori (impianto del cantiere, assunzione delle maestranze gestione dei rapporti con i subappaltatori e fornitori, etc..).
La Commissione per gli Interpelli ritiene che la società consortile, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dalla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, tra cui il potere di subappaltare parte dell’opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell’esecuzione dei lavori appaltati, mentre le singole imprese che compongono la ATI non eseguono direttamente i lavori oggetto dell’appalto. In pratica gli oneri di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, e che sono propri dell’impresa affidataria, nel caso di specie vengono ad essere assunti dalla consortile.
Conclude pertanto la Commissione che, seppure all’atto dell’affidamento dei lavori la ATI è titolare del contratto di appalto con il committente, essendo la società consortile incaricata della gestione totale dei lavori sia come impresa esecutrice che come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è proprio la consortile che deve ritenersi destinataria degli obblighi di cui all’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008.
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