MINISTERO DEL LAVORO – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D. LGS. 81/08 – REQUISITI DELL’RSPP INTERNO – ADEGUATA PRESENZA DELLA FIGURA ALL’INTERNO DELL’IMPRESA – INTERPELLO N. 24/2014
Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 24 del 4 novembre 2014, che si pubblica in calce alla presente nota, ha fornito indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 31, co. 6, del D.Lgs. 81/08 c.d “Testo Unico sulla Sicurezza”, concernente il servizio di prevenzione e protezione interno e il tipo di inquadramento contrattuale del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) incaricato dal datore di lavoro.
In particolare, il quesito è volto a chiarire se, in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda, nei casi di cui al suddetto articolo 31, co. 6, l’RSPP debba necessariamente essere un dipendente del datore di lavoro, o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge.
La Commissione ha puntualizzato che il D.L. n. 69/2013, come convertito in legge, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno; il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di legge.
Ciò premesso, la Commissione ritiene che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lo lega al datore di lavoro – egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, in relazione alle dimensioni e alle specificità dell’azienda.
Pertanto, è cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti contrattuali e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.
In questo senso, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
In allegato il testo dell’interpello.
Ministero del Lavoro
Roma, 4 novembre 2014
Interpello n. 24
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni- risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 6. del D. Lgs. n. 81/2008.
La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare viene chiesto “[…] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda- nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008- il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge’’.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all’interno.
Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest’ultimo. La norma poi del comma 4 del suddetto articolo “Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, ali’interno dell’ azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui ali’articolo 32”.
Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell’articolo 31, comma 6, che: “L ‘istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui ali ‘articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
h) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 230. e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.”
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda.
Ciò premesso la Commissione ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 -egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda.
Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.
Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.
In tale quadro, dunque, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
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