MINISTERO DEL LAVORO – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 EX ART. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA –
Si informa che il Ministero del Lavoro con gli interpelli n. 16, 17 e 20 del 6 ottobre 2014 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione e di funzionamento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Si sottolinea in particolare che con l’interpello in parola n. 16/2014 il Dicastero si è espresso sulla questione concernente la durata dell’incarico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Fermo restando che le modalità di elezione o designazione dell’RLS devono essere oggetto di regolamentazione della contrattazione collettiva di riferimento, la Commissione ministeriale ha confermato che, nel caso in cui la contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia, continuerà ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Tale indicazione scaturisce dalla necessità di evitare che, per ritardi nella contrattazione, i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, divenuta obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.
Per quanto concerne l’interpello n. 17/14, il Dicastero si è espresso, inoltre, in ordine alla possibilità che un Accordo sindacale di settore possa prevedere l’istituzione di un RLS di ” Gruppo”, ossia a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda.
A tal proposito, la Commissione ha confermato che la scelta di individuare nel nuovo Accordo Sindacale la figura dell’RLS che assolva le proprie funzioni per tutte le aziende facenti parte del gruppo è un’ipotesi compatibile con il quadro normativo vigente di riferimento.
Pertanto, i rappresentanti così designati, sono legittimati a esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/08 riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del Gruppo, ivi comprese quelle che, per le dimensioni ridotte, potrebbero trovarsi prive di una propria rappresentanza. Tale nomina, ad ogni modo, deve ritenersi sempre subordinata al rispetto delle disposizioni inderogabili previste dalla normativa.
Infine il Dicastero con l’interpello n. 20/2014 si è soffermato sulla questione relativa alla eleggibilità dei RLS nelle imprese sopra i 15 dipendenti ed, in particolare, se tale ruolo possa essere ricoperto da lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Richiamando l’art. 47, comma 4, secondo periodo, del decreto D.Lgs. n. 81/08, la Commissione ha chiarito che: “l’eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”.
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