MINISTERO DEL LAVORO – LIMITAZIONI AL LAVORO NOTTURNO PER LAVORATORI IN CASI PARTICOLARI – INTERPELLO N. 18/2014
Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n 18 del 26 giugno 2014 ha ritenuto che il lavoratore vedovo, genitore di figlio convivente minore di dodici anni, possa rifiutarsi di svolgere la prestazione di lavoro notturno.
A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.Lgs. 66/2003, è in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno, così come definito dall’art. 1 della medesima norma, quello svolto in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La violazione di tali precetti, e per quanto riguarda in particolare la fattispecie in esame, lo svolgimento di lavoro notturno, nonostante il dissenso espresso dal lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2582 euro (v. art. 18-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003).
Con l’interpello in parola il Dicastero ha quindi chiarito che la situazione del vedovo genitore di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientra tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplate dalla norma sopra citata.
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