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20.02.2014 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – D.L. 145/2013 C.D. “DECRETO DESTINAZIONE ITALIA” – SANZIONE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO – CIRCOLARE N. 22277/2013

Si informa che con n. 22277 del 27 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dei nuovi importi delle sanzioni in materia di lavoro introdotti dall’art. 14 del Decreto Legge n. 145/13, c.d. “Destinazione Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 23 dicembre 2013.

In particolare, le disposizioni di interesse e destinatarie dell’aumento sono:

 

Art. 4 della legge n. 183/10, che ha riformulato l’art. 3 del D.L. n. 12/02

Si tratta, nello specifico, delle sanzioni previste per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (c.d. lavoratori in nero). L’incremento del 30%, in tali ipotesi sanzionatorie, comporterà per ciascun lavoratore irregolare una sanzione amministrativa da un minimo di 1.950 euro (precedentemente 1.500 euro) ad un massimo di euro 15.600 (precedentemente 12.000 euro), maggiorata di euro 195 (precedentemente 150 euro) per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

L’importo della sanzione, invece, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, passerà da un minimo di euro 1.300 (precedentemente 1.000 euro) ad un massimo di euro 10.400 (precedentemente 8.000 euro) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 33 (precedentemente 30 euro) per ciascuna giornata di lavoro irregolare. Per tali violazioni, conferma il Dicastero, viene abolita l’ammissione alla procedura della diffida ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.124/04;

 

Art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 81/08

Ai fini della revoca del provvedimento sospensivo da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del Lavoro, oltre alla regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rileva il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle sanzioni penali civili e amministrative vigenti.

A tal riguardo, tenuto conto dell’incremento del 30%, l’importo della somma aggiuntiva sarà pari a 1.950 euro (precedentemente 1.500 euro) nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 euro (precedentemente 2.500 euro) nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

 

Art. 18-bis, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 66/03

A seguito della decuplicazione degli importi delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni previste dall’ articolo 4 del suddetto decreto, commi 2, 3 e 4, relative alla durata media dell’orario di lavoro, l’importo della sanzione amministrativa sale da un minimo di 1.300 euro (precedentemente 130 euro ) ad un massimo di 7.800 euro (precedentemente 780 euro), per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, relative, rispettivamente, ai riposi giornalieri ed ai riposi settimanali, l’importo della sanzione amministrativa sale da un minimo di 1.050 euro (precedentemente 105 euro) ad un massimo di 6.300 euro (precedentemente 630 euro).

Per ciò che concerne la decorrenza dei suddetti nuovi importi sanzionatori, il Dicastero ha chiarito che, relativamente alle somme aggiuntive per la revoca del provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale, questi trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre scorso, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

L’aumento degli importi delle sanzioni per le violazioni riferite al regime degli orari e dei riposi ed al lavoro nero trovano, altresì, una diversa decorrenza rispetto all’entrata in vigore del D.L. 145/2013.

In particolare, per tali violazioni, poste in essere dal 24 dicembre 2013, la notifica dei relativi verbali, che può essere eseguita entro il termine di 90 giorni dalla definizione degli accertamenti, dovrà essere effettuata dopo la conversione in legge del D.L. n. 145/2013.

Solo successivamente a detta conversione, pertanto, sarà possibile far riferimento ai relativi nuovi importi sanzionatori.

In merito alle violazioni riferite al regime degli orari e dei riposi ed al lavoro nero poste in essere prima del 24 dicembre 2013, queste saranno sanzionate secondo le disposizioni previste prima dell’entrata in vigore dell’art. 14 del D.L. n. 145/13.

 


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