MINISTERO DEL LAVORO – CONCILIAZIONE SINDACALE E PROCEDURA EX ART. 7, L. N. 604/1966 – INTERPELLO N. 1/2014
Il Ministero del Lavoro, con nota n.1 del 22 gennaio 2014, in risposta ad un interpello formulato in merito alla procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966, così come modificato dalla Riforma Fornero, ha chiarito che la suddetta procedura conciliativa non altera la disciplina contenuta nell’art. 2113 del codice civile, in tema di rinunce e transazioni.
Ne consegue che l’eventuale vizio di natura procedimentale, consistente nella mancata attivazione della procedura di cui all’art. 7 citato, non pregiudica la possibilità per il lavoratore di non impugnare il licenziamento in sede di conciliazione sindacale.
Ciò, infatti, rientra nella disponibilità giuridica del lavoratore che, attraverso una atto negoziale a conclusione della conciliazione sindacale, rinuncia alla possibilità di impugnare il licenziamento per vizio nella procedura.
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