MINISTERO DEL LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA – CIGS – STIPULA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI DURATA – DECRETO MINISTERIALE 10 OTTOBRE 2014
Si informa che il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.lavoro.gov.it) il Decreto 10 ottobre 2014, recante una modifica all’art. 7 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2009, n. 46448 che ha definito condizioni e modalità per il superamento del limite massimo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 1, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di stipula di contratti di solidarietà.§
A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, co. 9, della L. n. 223/1991, per ciascuna unità produttiva, i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono superare i trentasei mesi nell’arco di un quinquennio (da calcolarsi a scadenze fisse, secondo quanto precisato dall’art. 4, comma 35, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608), a prescindere dalle cause per cui sono stati concessi. A questo fine si computano anche i periodi di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria autorizzati per situazioni temporanee di mercato. Si ricorda che il quinquennio in corso è iniziato l’11 agosto 2010 e terminerà il 10 agosto 2015.
Al riguardo, l’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 46448/2009, dispone che, fermo restando l’arco temporale come sopra definito, il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale può essere superato, nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà, stipulato a norma dell’art. 1 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità, di cui all’art. 4 della Legge n. 223/1991. In merito all’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 46448/2009, il Ministero del Lavoro ha fornito precisazioni con nota del 21 gennaio 2010.
A tal riguardo con il Decreto 10 ottobre 2014, il Dicastero ha sottolineato che:- considerato che l’art. 1 della Legge n. 863/1984, “individua la finalità dello strumento del contratto di solidarietà nell’evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti collettivi”,
– considerata altresì “l’esigenza di favorire la circolazione della forza lavoro, evitando di mantenere legati all’impresa lavoratori che, costituendo un esubero, possano aderire a procedure di mobilità non oppositiva”, ha ritenuto necessario modificare parzialmente l’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 46448/2009 “al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale ove vi sia la possibilità di attivare la procedura di licenziamento collettivo con la non opposizione dei lavoratori”.
Per effetto di tale modifica, il predetto tetto massimo dei trentasei mesi nel quinquennio può essere superato, nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità”ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità”.
Si fa riserva di tornare sull’argomento anche ad esito delle indicazioni che dovessero essere emanate dal Ministero del Lavoro.
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