MINISTERO DEL LAVORO – ATTIVITA’ A CONTATTO CON MINORI – CERTIFICATO PENALE – ESCLUSIONI – INTERPELLO N. 25/2014
Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 25 del 15 settembre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti sull’obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di personale a contatto con soggetti minorenni.§
Per quanto di interesse per le imprese edili il Dicastero ha chiarito che in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, non si richiede al datore di lavoro l’assolvimento dell’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per determinati reati di natura sessuale per il personale impiegato nella stessa unità produttiva, quand’anche addetto ad attività di tutoraggio, in quanto tale attività si svolge di norma in via complementare all’attività principale per cui il minore è presente in azienda.
Inoltre l’obbligo di richiedere il certificato penale non vale nel caso in cui, nel corso di un rapporto già instaurato, il lavoratore sia spostato ad una attività rientrante nel campo di applicazione della norma in questione.
Al riguardo si ricorda che l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 prevede che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per determinati reati di natura sessuale riguardanti i minorenni.
In particolare il Ministero del Lavoro aveva già precisato, in una nota dell’11 aprile 2014, che l’obbligo di richiedere il predetto certificato penale, oltre alle fattispecie più sopra evidenziate:
– riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività che abbiano come destinatari diretti i minori, ovvero quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (quali, ad esempio, gli insegnanti, i conducenti di scuolabus, gli animatori turistici per bambini e ragazzi, gli istruttori sportivi per bambini e ragazzi, il personale addetto alla somministrazione diretta dei pasti all’interno di mense scolastiche, ecc.). Rimangono, invece, escluse dalla portata della norma in esame le attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque possibile la presenza di minori;
– non riguarda i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela;
– opera sia nel caso di assunzione di lavoratori subordinati, sia nel caso di instaurazione di rapporti di natura autonoma (come la collaborazione a progetto, l’associazione in partecipazione, ecc.) da cui derivi un contatto continuativo con i minori;
– sorge nel momento in cui il datore di lavoro intenda impiegare il lavoratore e dunque esclusivamente prima di effettuare l’assunzione, oppure quando, scaduto il termine del contratto, sia successivamente effettuata una nuova assunzione dello stesso prestatore di lavoro. Comunque, in attesa del rilascio del certificato del casellario (che va comunque richiesto, acquisito il consenso dell’interessato, prima dell’impiego al lavoro), pare possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza.
Infine in ipotesi di attività alberghiere, il certificato deve essere richiesto nelle ipotesi di assunzione di addetti ai miniclub o ai servizi di babysitting, mentre non riguarda i casi di attività di ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani.
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