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15.01.2014 - tributi

LEGGE DI STABILITÀ 2014 – MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE EDILE

LEGGE DI STABILITÀ 2014 – MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE EDILE

 

La legge 27 dicembre 2013 n° 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)” ha introdotto nuove e significative disposizioni in materia fiscale di interesse per il comparto edile.

Si fornisce una prima illustrazione delle principali norme in vigore dal 1° gennaio 2014, con riserva di una ulteriore più articolata ed approfondita disanima.

 

a)  Sconto Irap su nuove assunzioni

Viene previsto il riconoscimento di uno sconto dell’Irap ai datori di lavoro che assumono dipendenti, a tempo indeterminato, incrementando il numero dei lavoratori impiegati nell’anno precedente.

Lo sconto in parola consiste nella deduzione, ai fini del calcolo dell’Irap, del costo del lavoro dei lavoratori neoassunti (solo per quelli che hanno determinato un incremento dei livelli occupazionali rispetto all’anno precedente) entro il tetto massimo di 15.000 euro per dipendente e comunque entro il limite dell’incremento complessivo del costo del lavoro risultante dal conto economico.

La deduzione opera dall’anno nel quale interviene l’incremento occupazionale e nei due esercizi successivi. Il risparmio massimo ai fini Irap è quindi pari ad euro 585 (3,90% di 15.000) per dipendente neoassunto per tre anni.

La deduzione decade qualora nell’anno o negli anni seguenti il numero dei lavoratori risulti pari o inferiore a quello nel quale si è verificata l’assunzione.

 

b)  Deduzione dalle imposte sui redditi di impresa dell’Imu versata per i fabbricati strumentali

Viene stabilita la deducibilità, dal reddito di impresa imponibile ai fini Irpef/Ires, di una quota dell’Imu versata e relativa ai soli fabbricati strumentali dell’azienda.

La deduzione non opera ai fini dell’Irap.

La deduzione dell’Imu versata per i citati fabbricati viene fissata:

–       nella misura del 30% per l’anno di imposta 2013;

–       nella misura del 20% per l’anno di imposta 2014.

La norma consente la deducibilità dell’Imu relativa sia i fabbricati strumentali per destinazione, cioè utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa, sia i fabbricati strumentali per natura, cioè aventi categoria catastale diversa da quella abitativa.

La disposizione invece non si applica alle aree edificabili ed agli immobili destinati alla vendita i così detti “beni merce” indipendentemente dalla categoria catastale nella quale sono classificati.

 

c)    Rivalutazione del valore fiscale dei terreni

Viene prevista la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione ai fini fiscali del valore dei terreni ed aree edificabili mediante il pagamento di un imposta sostitutiva.

L’imposta, pari al 4%, riguarderà i citati beni posseduti alla data del 1° gennaio 2014 e potrà essere versata in un unica soluzione o mediante versamento rateale.

Il termine per il versamento della prima rata o dell’importo complessivo in unica soluzione è fissato al 30 giugno 2014.

Entro la citata data dovrà inoltre essere predisposta ed asseverata la perizia di stima del valore del bene oggetto della rivalutazione.

 

d)   Compensazione dei crediti di imposta –  Visto di conformità

Viene previsto l’obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi al fine di poter compensare i crediti di imposta di ammontare pari o superiore a 15.000 euro.

Il visto viene apposto dal responsabile dei centri di assistenza fiscale (CAF) o in alternativa dal Collegio Sindacale dei Revisori (per le imprese dotate di detto Organo).

 

e)    Benefici fiscali per interventi di recupero del patrimonio immobiliare

Vengono confermati i “bonus fiscali” per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

In particolare le detrazioni in parola risultano così confermate:

–       per le opere di recupero (manutenzioni, ristrutturazioni ecc.), nella misura del 50% entro il limite di 96.000 euro per unità immobiliare;

–       per gli interventi di prevenzione antisismica per l’abitazione principale ed i fabbricati a destinazione produttiva nella misura del 65%, sino a 96.000 euro;

–       per le opere destinate al risparmio energetico nella misura del 65%.

La proroga dei benefici è fissata sino alla data del 31 dicembre 2014. Per gli interventi di riqualificazione energetica la proroga dei benefici, per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari dell’edificio, è sino al 30 giugno 2015.

 

f)     Nuova tassazione comunale

La legge di stabilità riscrive l’imposizione fiscale immobiliare sulla “casa” con decorrenza 1°gennaio 2014.

Viene infatti introdotta una nuova imposta la “IUC”” che ricomprende l’Imu, la Tasi (tassa sui servizi indivisibili dei Comuni) e la Tari (tassa sui rifiuti), che sostituisce la tassa sui rifiuti urbani.

 

Imu

Per quanto attiene l’Imu è confermata dal 2014 l’esenzione dal tributo per la prima casa di abitazione non di lusso e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) ed A/9 (castelli e palazzi).

Per le seconde case l’aliquota massima che il Comune potrà stabilire è fissata nella percentuale del 1,06%.

Per gli immobili delle imprese destinati alla vendita, così detti “merce”, vengono confermate le disposizioni oggi in vigore, ossia l’esclusione dall’applicazione dell’Imu a condizione che detti immobili siano classificati tra le rimanenze e non siano locati.

 

Tasi

La nuova tassa la Tasi, è destinata a coprire le spese dei Comuni per i così detti servizi indivisibili (illuminazione pubblica, pulizia delle strade ecc.).

La base imponibile su cui calcolare l’imposta è la stessa cui fare riferimento per l’Imu (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente stabilito, ad es. 160 per immobile residenziale).

La nuova imposta si applica a tutti gli immobili quindi anche ai “beni merce” delle imprese edili.

L’imposta è posta a carico del proprietario e, pro quota, dell’eventuale occupante dell’immobile (per una percentuale variabile dal 10 al 30% a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento).

L’aliquota base, fissata dalla legge, è pari all’1 per mille della base imponibile.

I Comuni possono variare tale aliquota:

–       in diminuzione, sino ad azzerarla;

–       in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille.

Per l’anno 2014 la definizione dell’aliquota massima che i Comuni possono stabilire viene prevista nella misura del 2,5 per mille.

Si segnala che il Governo (mediante emendamento ad un decreto legge) ha predisposto una modifica volta a stabilire un incremento di detta aliquota base.

 

Tari

La Tari dovrà coprire interamente i costi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

E’ dovuta, come la Tasi, ed è posta a carico del possessore/detentore di immobili (locale o area scoperta a qualsiasi uso adibiti) idonei a produrre rifiuti urbani o assimilati.

La tariffa è commisurata alla superficie calpestabile dell’unità immobiliare, già assoggettata all’attuale TARES (o TIA), con aliquota che verrà definita dal Comune con proprio regolamento.

 

g)   Compravendita di immobili – Deposito al Notaio del prezzo pattuito

La legge di stabilità prevede che il pagamento del corrispettivo dovuto a seguito della compravendita immobiliare venga effettuato dal notaio dopo aver effettuato la relativa trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di compravendita stesso.

Ciò al fine di garantire il compratore della insussistenza di altre trascrizioni di diritti reali sul bene compravenduto.

A tal fine la norma prevede che il prezzo pattuito venga dato in deposito al notaio che provvederà quindi a trasmetterlo al venditore espletate le operazioni di trascrizione negli appositi registri.

La disposizione non è immediatamente operativa in quanto viene prevista l’emanazione di apposito regolamento volto a disciplinare tale nuova modalità che dovrà essere licenziato entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2014.

 

h)   Tracciabilità dei canoni di locazione

Viene previsto l’obbligo del pagamento dei canoni di locazione per l’affitto di immobili residenziali, con esclusione di quelli relativi ad edilizia pubblica, con modalità che ne prevedano la tracciabilità. Viene quindi escluso il pagamento in contanti.

Detto obbligo rileva indipendentemente dall’importo del canone di locazione.

 

i)     Deducibilità dei canoni di leasing immobiliare

Per i nuovi contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 e relativi a beni immobili, la legge di Stabilità 2014 modifica il periodo di deducibilità dei canoni di leasing, che passa dagli attuali 18 a 12 anni.


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