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21.10.2014 - lavori pubblici

LE STAZIONI APPALTANTI DEVONO, OVE POSSIBILE ED ECONOMICAMENTE CONVENIENTE, SUDDIVIDERE GLI APPALTI IN LOTTI FUNZIONALI, GIUSTIFICANDONE L’EVENTUALE MANCATO UTILIZZO

(Consiglio di Stato sez. VI 12/9/2014 n. 4669)

1. Il d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo applicabile ratione temporis, si limitava ad affermare che: a) quando un’opera prevista «può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti»; b) «quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore» alle soglie europee, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto (art. 29).
Il legislatore non aveva stabilito, però, come dovesse essere ricostruito il rapporto tra unitarietà e frammentazione dell’oggetto dell’appalto, con la conseguenza che la relativa scelta rientrava nell’ambito della discrezionalità della stazione appaltante. Nell’esercizio di tale discrezionalità l’amministrazione doveva valutare, in particolare, l’autonomia funzionale dei singoli lotti, la possibile interconnessione tra gli stessi, la convenienza economica, le questioni afferenti alle modalità di gestione di più appalti, nonché le esigenze di tutela della concorrenza. In questo contesto, caratterizzato dall’assenza di una espressa presa di posizione legislativa, non è individuabile una regola ed una eccezione idonee ad indirizzare la scelta amministrativa. La stazione appaltante, pertanto, doveva effettuare tale scelta avendo necessariamente riguardo alla specificità della vicenda concreta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3188 e Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101). (..) L’art. 44, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha inserito, nel codice dei contratti pubblici, l’art. 2, comma 1-bis, il quale prevede che: «Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali», specificando, da un lato, che «nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti», dall’altro, che «i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese». La vigente legislazione, prevedendo un obbligo di motivazione, contempla quale regola generale la suddivisione in lotti a tutela della concorrenza.
2. Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia suddiviso in lotti l’Allegato XII al d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che occorre indicare «l’ordine di grandezza dei lotti». Tale ultima espressione non può essere intesa nel senso che sia necessario, ai fini della validità della procedura, che venga indicato con precisione il valore economico del singolo lotto, essendo sufficiente la sua descrizione quantitativa e qualitativa.

 


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