LE SERRE BIOCLIMATICHE NON SI COMPUTANO AI FINI DEL CALCOLO DEL VOLUME
È stata pubblicata sul BURL n. 3, S.O., del 15 gennaio 2014 la D.G.R. n. 1216 del 10 gennaio 2014 recante “Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici”.
Il provvedimento ha lo scopo di allineare alcune delle disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici al contesto normativo nazionale.
Ci si riferisce, in particolare, alla lettera a) del comma 1 (ampliamento dei titoli di studio che costituiscono prerequisito per l’accreditamento come certificatori), alla lettera c (passaggio da Attestato di Certificazione Energetica a Attestato di Prestazione Energetica, a far data dal 15 gennaio 2014) e al comma 2 (sostituzione della definizione di impianto termico con la definizione riportata nel D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013).
La delibera 1216/2014 contiene in allegato una previsione di interesse per la Categoria, relativamente alla definizione dei criteri per l’individuazione delle serre bioclimatiche e delle logge, ai fini della L.R. 39/2004, art. 4, comma 4, che si riporta nel seguito, per completezza:
“Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio”.
In sostanza, la Regione, a quasi 10 anni di distanza, ha voluto individuare le fattispecie puntuali per la determinazione di che cosa sia da considerarsi “serra bioclimatica o loggia” e che possa quindi essere scomputata dalla cubatura totale dell’intervento in oggetto.
In particolare, la serra deve avere una superficie netta pari o inferiore al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata (la quota che dovesse eccedere il 15% della SU totale, deve essere considerata “ampliamento” e, quindi, consentita dallo strumento urbanistico di riferimento; devono inoltre essere corrisposti, per tale quota, gli oneri e i contributi previsti dalle locali norme edilizie).
La serra deve, altresì, consentire una riduzione (documentata nella relazione tecnica ex L. 10/91) pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento.
Tale riduzione non è richiesta qualora la serra sia realizzata contestualmente a un intervento di ristrutturazione importante (che coinvolga, cioè, più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio).
Il principio qui sancito dalla Regione è quello di incentivare interventi di risparmio energetico che riguardino l’intero sistema edificio-impianto e non solo una delle due componenti, con ricadute maggiormente rilevanti sul mercato delle costruzioni.
Infine, la serra deve essere provvista di aperture e/o schermature per evitarne il surriscaldamento estivo, non deve essere dotata di impianti di riscaldamento o raffrescamento e deve essere costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.
Si riporta di seguito il testo della delibera:
D.g.r. 10 gennaio 2014 – n. X/1216
Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici
LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA
[…]
2. di sostituire la definizione di impianto termico contenuta all’art.2, lett. ee) della d.g.r. 8745/2008 con la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera I-tricies) del d.lgs. 192/2005, come modificato con d.l. 63/2013, nel testo integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n.”90;
3. di confermare, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, le precedenti disposizioni regionali approvate con d.g.r. 8745/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di approvare il documento «Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso si applica all’intero territorio regionale a far data dalla sua pubblicazione sul BURL, facendo comunque salvi gli interventi autorizzati sulla base di disposizioni comunali eventualmente
difformi, ovvero non soggetti ad autorizzazione, entro la data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL
II segretario: Marco Pilloni
Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici
Ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art.4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:
a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti;
b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008.
c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili ed apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50 % da elementi trasparenti.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941