Tel. null - Email: null
20.01.2014 - urbanistica

LE SERRE BIOCLIMATICHE NON SI COMPUTANO AI FINI DEL CALCOLO DEL VOLUME

LE SERRE BIOCLIMATICHE NON SI COMPUTANO AI FINI DEL CALCOLO DEL VOLUME

 

È stata pubblicata sul BURL n. 3, S.O., del 15 gennaio 2014 la D.G.R. n. 1216 del 10 gennaio 2014 recante “Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici”.

Il provvedimento ha lo scopo di allineare alcune delle disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici al contesto normativo nazionale.

 

Il riferimento, in particolare, è alla lettera a) del comma 1 (ampliamento dei titoli di studio che costituiscono prerequisito per l’accreditamento come certificatori), alla lettera c (passaggio da Attestato di Certificazione Energetica a Attestato di Prestazione Energetica, a far data dal 15 gennaio 2014) e al comma 2 (sostituzione della definizione di impianto termico con la definizione riportata nel D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013).

 

La delibera 1216/2014 contiene in allegato una previsione di interesse per la Categoria, relativamente alla definizione dei criteri per l’individuazione delle serre bioclimatiche e delle logge, ai fini della L.R. 39/2004, art. 4, comma 4, che si riporta nel seguito, per completezza:

“Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio”.

 

In sostanza, la Regione, a quasi 10 anni di distanza, ha voluto individuare le fattispecie puntuali per la determinazione di che cosa sia da considerarsi “serra bioclimatica o loggia” e che possa quindi essere scomputata dalla cubatura totale dell’intervento in oggetto.

In particolare, la serra deve avere una superficie netta pari o inferiore al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata (la quota che dovesse eccedere il 15% della SU totale, deve essere considerata “ampliamento” e, quindi, consentita dallo strumento urbanistico di riferimento; devono inoltre essere corrisposti, per tale quota, gli oneri e i contributi previsti dalle locali norme edilizie).

 

La serra deve, altresì, consentire una riduzione (documentata nella relazione tecnica ex L. 10/91) pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento.

Tale riduzione non è richiesta qualora la serra sia realizzata contestualmente a un intervento di ristrutturazione importante (che coinvolga, cioè, più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio).

 

Il principio qui sancito dalla Regione è quello di incentivare interventi di risparmio energetico che riguardino l’intero sistema edificio-impianto e non solo una delle due componenti, con ricadute maggiormente rilevanti sul mercato delle costruzioni.

 

Infine, la serra deve essere provvista di aperture e/o schermature per evitarne il surriscaldamento estivo, non deve essere dotata di impianti di riscaldamento o raffrescamento e deve essere costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.

 

Si riporta in allegato il testo della delibera di giunta regionale:

–       D.G.R. n. 1216 del 10 gennaio 2014 – “Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici”.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941