LE CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE E QUELLE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA RIVIVONO TEMPORANEAMENTE
Sul precedente Notiziario 12/2013, a pag. 759, si è data notizia della soppressione, ad opera del DPR 30-10-2013, sia della categorie superspecializzate che di quelle a qualificazione obbligatoria. Tale DPR non ha fatto che recepire il parere reso dal Consiglio di Stato al Presidente della Repubblica cui si era rivolta l’AGI, l’associazione delle imprese generali. Detto decreto ha abolito i commi di alcuni articoli del Codice degli appalti, il D.Lgs. 163/2006, e più precisamente:
– l’articolo 109, comma 2 in relazione all’allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»,
– l’articolo 107, comma 2, e cioè l’elenco delle categorie superspecializzate
– l’articolo 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3), in tema di imputabilità in ambito SOA tra appaltatore e subappaltatore, dei lavori eseguiti in subappalto.
La soppressione di dette norme ha creato un notevole vuoto legislativo, specie per tutte le altre norme del Codice e del relativo Regolamento, che ad esse fanno riferimento.
Per porre un rimedio tampone, il Governo ha approvato un decreto legge, il n.151 del 30-12-2013, che, al comma 9 dell’art. 3, sospende temporaneamente quanto disposto dal DPR 30-10-2013 al fine di adottare procedure sostitutive di quelle abrogate entro e non oltre il 30 settembre 2014.
Pertanto i bandi di gara e le lettere di invito pubblicati dal 31-12-2013, nonchè i requisiti che le imprese devono possedere, devono nuovamente rispettare le seguenti indicazioni.
A) NORMATIVA
A.1) Dalla lettura congiunta di due articoli (37 del Codice e 107 del Regolamento), risulta chiaro che le categorie ivi disciplinate, in gergo chiamate S.I.O.S. o “superspecializzate”, sono quelle indicate nell’art. 107 del Regolamento dei lavori pubblici (il DPR 207/2010) laddove il relativo importo sia superiore al 15% dell’importo totale di lavori.
In relazione a dette categorie (ovviamente di importo superiore al 15% di quello totale dei lavori), l’art. 37 , comma 11 del Codice degli appalti (il D.Lgs. 163/2006), impone per l’offerente, privo di tali qualificazioni, l’obbligo di qualificarsi in dette categorie mediante la costituzione di ATI o tramite il ricorso all’avvalimento.
Prevede inoltre che tali opere possano essere subappaltate nel limite del 30%. A questo proposito dalla pedissequa lettura della norma si pone il problema se al subappalto possa ricorrere la capogruppo, sprovvista della relativa qualifica, oppure la sola mandante qualificata in detta categoria. Al di là della formulazione letterale della norma, che appare insensata, e contrariamente all’interpretazione che gode di miglior favore in ambito dottrinale, si ritiene che:
– le opere di categorie superspecializzate, di importo superiore al 15% di quello complessivo dei lavori, debbano essere assunte da un soggetto (mandante) qualificato interamente in detta categoria;
– che il soggetto mandante qualificato nella specifica categoria, lui solo e non la capogruppo, possa affidare a terzi non oltre il 30% di detti lavori.
Considerata la schizofrenia della norma è opportuno che il bando di gara specifichi in tal senso la lettura del dispositivo legislativo.
A.2) L’art. 108 pone l’obbligo di indicare nel bando tutte le categorie diverse dalla prevalente e dalle “superspecializzate”, in due casi:
a) qualora di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera;
b) qualora di importo superiore a 150.00 euro.
L’art. 108 stabilisce che tutte le categorie generali (OG) e le specializzate (OS) a qualificazione obbligatoria (cioè tutte eccetto le OS 1, 6, 7, 23, 26) possano essere eseguite solo da imprese qualificate. Pone perciò un vincolo che non riguarda la partecipazione alla gara, ma il momento esecutivo.
A.3) Ciò posto,
-) per le categorie “superspecializzate” di importo superiore ai limiti indicati all’articolo 108, comma 3 (10% dell’importo complessivo oppure 150.000 euro), che sono peraltro anche “a qualificazione obbligatoria” (art. 109, comma 2 lett. b), l’offerente può:
a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento) e utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso dovrà eseguire dette opere potendole subappaltare nel limite del 30%;
b) possedere la relativa qualificazione (in proprio o in ATI) senza utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso potrà eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%,
c) non possedere la relativa qualificazione. In tal caso dovrà indicare dette categoria in sede di offerta come lavorazioni che verranno subappaltate al 100%, a pena di esclusione.
-) per le ulteriori categorie diverse dalla prevalente che siano a qualificazione obbligatoria, l’offerente può:
a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento). In tal caso potrà eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%,
b) non possedere la relativa qualificazione. In tal caso dovrà indicarle in sede di offerta come lavorazioni che verranno subappaltate al 100%, a pena di esclusione.
B) REDAZIONE DEL BANDO DI GARA
Nella redazione del bando di gara, o della lettera di invito, devono essere indicate:
1) la categoria prevalente;
2) le opere e le relative categorie “superspecializzate” (elencate all’art. 107 del DPR 207/2010):
a) di importo superiore al 15% di quello complessivo dei lavori e superiori a 150.000 euro;
b) di importo superiore al 15% di quello complessivo dei lavori ma inferiori a 150.000 euro.
Di tali categorie il bando deve indicare i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione così come previsti dall’art. 90, comma 1 del DPR 207/2010 (fino al 8/6/2012: così come previsto dall’art. 28, comma 1, DPR 34/2000);
3) le categorie diverse da quelle “superspecializzate” di importo superiore a 150.000 euro o al 10% dell’importo complessivo dei lavori.
Può risultare utile, per chiarire i diversi requisiti di partecipazione, indicare separatamente, nel bando o nella lettera di invito:
a) le categorie a qualificazione obbligatoria;
b) le categorie non a qualificazione obbligatoria (OS 1, 6, 7, 23, 26).
4) anche se la norma non lo prevede, è consigliabile indicare anche distintamente le opere relative agli impianti (OG11, OS3, 28, 30, che sono indicate tra le categorie “superspecializzate”), anche se di importo inferiore al 10% dell’importo dei lavori e inferiore a 150.000 euro, in quanto l’esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008.
C) PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara i requisiti di qualificazione richiesti ad ogni offerente (singolo, associato, consorzio, in avvalimento) sono:
1) per le categorie “superspecializzate” che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta sia il valore di 150.000 Euro: potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente un raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale. Tali opere possono essere subappaltate da chi le assume fino al 30% dell’importo della categoria stessa.
2) per le categorie “superspecializzate” che superino il 15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta e di importo non superiore a 150.000 Euro: potranno essere eseguite direttamente dall’offerente, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente un raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale; in entrambi i casi l’offerente, qualora non in possesso di qualificazione SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare ai sensi del comma 1 dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
a) l’importo di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori da assumere;
b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori da assumere; per le ditte individuali e le società di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci determinata ai sensi del comma 10, art. 79, del DPR 207/2010 (come da apposita dichiarazione il cui fac-simile è riportato in altra parte di questo Notiziario);
c) l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica.
Tali opere possono essere subappaltate in ciascuna categoria dall’assuntore delle stesse fino al 30 % dell’importo della categoria medesima.
3) per le categorie a qualificazione obbligatoria, di importo superiore a 150.000 Euro, oppure di importo inferiore a 150.000 euro ma superiore al 10% dell’importo totale dei lavori a base di gara: potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni; altrimenti dovranno essere subappaltate integralmente; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante. Per gli importi non superiori ai 150.000 euro, qualora l’offerente non sia in possesso di qualificazione SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 2).
Se trattasi di lavorazioni relative a categorie superspecializzate, potranno essere subappaltate dall’esecutore delle stesse, fino al 30%, restando tale quota ininfluente rispetto alla quota subappaltabile della categoria prevalente.
L’omissione delle lavorazioni di cui alle categorie del presente punto 3) nella dichiarazione delle opere subappaltabili, presentata unitamente all’offerta, qualora per dette categorie l’offerente non sia in possesso della relativa qualificazione, è causa di esclusione.
4) per le categorie non a qualificazione obbligatoria: le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente, oppure potranno essere subappaltate anche integralmente; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante. In tale ultimo caso, per gli importi non superiori a 150.000 euro, qualora l’offerente non sia in possesso di qualificazione SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 2).
5) nella categoria prevalente l’offerente dovrà possedere un importo di qualificazione:
a) ove il bando non preveda ulteriori categorie diverse dalla prevalente: importo pari all’intero importo a base di gara (importo lavori più importo relativo agli oneri per la sicurezza);
b) ove, nel rispetto delle norme del bando di cui sopra, venga costituita un’Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.): importo pari alla differenza tra quello a base di gara e gli importi assunti da imprese mandanti.
6) per le categorie impiantistiche per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 (OG11, OS3, 28, 30, che sono indicate tra le categorie “superspecializzate”), di importo inferiore al 10% dell’importo dei lavori e inferiore a 150.000 euro: possono essere realizzate dall’offerente solo se abilitato all’esecuzione di tali lavorazioni; altrimenti devono essere realizzate per intero da un’impresa subappaltatrice, in quanto l’esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008.
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Si riporta il testo della norma che ripristina temporaneamente la validità delle categorie a qualificazione obbligatoria e di quelle superspecializzate.
Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151 (G.U. 30 dicembre 2013, n. 304)
Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali
Art. 3. (Misure in materia di infrastrutture e trasporti)
…omissis…
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all’Allegato A del predetto regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.
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