LAVORATORI EXTRACOMUNITARI – PERMESSO UNICO – D.LGS. N. 40/2014
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 68/14 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 40/2014, attuativo della Direttiva Ue n. 98/2011, che prevede una procedura unica per il rilascio ai cittadini di Paesi terzi di un permesso unico per soggiorno e lavoro nel territorio di uno Stato membro, nonché il riconoscimento ai lavoratori stranieri, soggiornanti regolarmente in uno Stato membro, di diritti analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all’occupazione.
Con il provvedimento in esame sono state apportate al quadro normativo in vigore le modifiche, per quanto di interesse, di seguito riportate.
Sui permessi di soggiorno che consentono lo svolgimento di attività lavorativa – con eccezione di talune tipologie di permessi – sarà aggiunta la dicitura “perm. unico lavoro”.
Inoltre il lavoratore extracomunitario sarà informato dei diritti a lui conferiti con il permesso unico.
Per quanto riguarda i termini per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, tali termini passano da 20 a 60 giorni dalla domanda, e per il nulla osta al lavoro, da 40 a 60 giorni, con adozione di nuove modalità per la trattazione delle relative istanze e che si fa riserva di analizzare non appena verranno emanate.
Infine il Decreto in parola abroga le norme del regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione (DPR n. 394/99, art. 13, comma 2 bis, e art. 36-bis) che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (non viene abrogato l’art. 5-bis del T.U. che prevede il contratto di soggiorno in sede di primo rilascio del permesso).
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