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22.12.2014 - lavori pubblici

LA RICHIESTA DI PRODOTTI A MARCHIO SPECIFICO CONSENTE DI RIFERIRSI COMUNQUE A PRODOTTI EQUIVALENTI ANCHE SE IL BANDO NON NE CONTEMPLA LA POSSIBILITA’

(TAR Marche sez. I 24/10/2014 n. 904)

La legge di gara deve essere interpretata nel senso che la richiesta di prodotti a marchio specifico contenga la possibilità di offrire prodotti equivalenti. Tale possibilità, in presenza del riferimento ad un marchio, deve ritenersi presente nel bando anche se non esplicitamente menzionata, per cui è onere della Stazione Appaltante valutare la dichiarazione di equivalenza della concorrente, se presente. Ne consegue che, anche ritenendo legittima la scelta di riferirsi ad un prodotto specifico, l’indicazione è valida solo in presenza di clausola di equivalenza, tranne in circostanze eccezionali. Ciò in quanto, come già detto, deve essere affiancata all’interpretazione letterale della disposizione della legge di gara un’esegesi della stessa compatibile con i principi comunitari e nazionali in materia (si veda, da ultimo CdS Sez. V 8.4.2014 n. 1666), considerando implicitamente menzionata la possibilità di offrire un prodotto equivalente

 


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