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27.01.2014 - lavori pubblici

LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

(Art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 – Art. 170 Dpr 207/2010)

Si ritiene opportuno riepilogare il vigente ordinamento in materia di subappalto nei lavori pubblici.

A) Richiesta di autorizzazione al subappalto

La disciplina del subappalto è principalmente contenuta nell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, noto come Codice degli Appalti, che dal 1° luglio 2006 ha sostituito e riprodotto per intero l’art. 18 della L. 55/1990 (abrogato) apportandovi alcune modifiche. Lo stesso articolo 118 ha subìto negli anni diversi aggiustamenti attraverso le modifiche normative apportate dai 3 decreti correttivi al Codice degli Appalti. In particolare, al comma 2, il suddetto articolo  prevede che nel progetto e nel bando di gara vengano indicati sia l’importo della categoria prevalente che quello di ciascuna delle ulteriori categorie. Il primo è subappaltabile entro il tetto  massimo del 30%, (ridotto al 20% se i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata), mentre le opere che non sono riconducibili alla categoria prevalente (le cosiddette “ulteriori categorie”) sono interamente subappaltabili, con le dovute eccezioni.

La medesima norma dispone poi come il subappalto sia soggetto alle seguenti condizioni, perlatro già note:

1) che venga effettuata al committente apposita istanza scritta (vedi fac-simile n. 1);
2) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo (se non già compresa nelle varie dichiarazioni previste dal bando, la richiesta, che non richiede specifiche modalità, può essere effettuata seguendo il fac-simile n. 2);
3) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì l’attestazione SOA per la categoria del lavoro da eseguire ed  importo sufficiente a coprire l’importo dei lavori che saranno da assumere.
Per i subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro è necessario produrre la attestazione rilasciata da una SOA  indipendentemente dalle categorie e dagli importi di qualificazione acquisiti, o, in mancanaza dell’attestazione SOA, la documentazione riportata al successivo punto D).
5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante venga trasmessa altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti pubblici per un anno anche i subappaltatori che hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.
6) che non sussistano divieti previsti dalle norme antimafia nei confronti del subappaltatore (la verifica verrà effettuata dalla Stazione appaltante; qualora per casi di urgenza venga richiesta una dichiarazione temporaneamente sostitutiva utilizzare il fac-simile n. 3).
La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, tali termini sono ridotti della metà.
7) che venga presentato il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La mancata presentazione di tale attestazione di regolarità rende nulla l’eventuale autorizzazione al subappalto già acquisita esplicitamente, o tacitamente per il decorso dei trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione.
Il Durc, da richiedersi in via telematica presso lo Sportello unico Previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it).

Va puoi ricordato quanto previsto dal decreto del “Fare”, il  D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e cioè:

– l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante,
– la validità temporale del DURC (art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013) stabilendo che il Documento è valido (per tutto il 2014) per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio.

 B) Subappalto non autorizzato – sanzioni

L’importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti è collegata alle pesanti sanzioni cui è sottoposto il subappalto non autorizzato.

La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione  è infatti sanzionata nel seguente modo:

– per l’appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell’importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell’importo delle opere assunte in appalto;
– per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell’importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo.

C) Limiti quantitativi del subappalto

Il comma 2 del già citato art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 recita:

“2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo.

Tutte le prestazioni, nonchè lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono appaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.”
Pertanto mentre sussiste il limite del 30% di subappaltabilità per le sole opere ricadenti nell’ambito della categoria prevalente (ora ridotto al 20% qualora i lavori siano stati aggiudicati con gara mediante  procedura negoziata), non sussistono limiti per tutte le altre opere che ricadono in categorie diverse dalla prevalente.
Inoltre, il fatto che il bando di gara ometta di effettuare una precisa distinzione della categoria di ciascuna lavorazione non inibisce il diritto dell’appaltatore a ricorrere al subappalto nei limiti citati.
A tal fine andrà effettuato anche a posteriori una valutazione in tal senso partendo dagli elaborati di progetto, specialmente dal computo metrico estimativo. Lo stesso T.A.R. Lombardia – sezione di Brescia (13/10/1992, n. 1051) ha stabilito che in tale situazione l’appaltatore debba provvedere a scorporare le opere che risultino riconducibili ad altre categorie ovvero a lavori speciali, indicando quali sono le categorie di specializzazione rispetto alla categoria prevalente indicata nel bando.
E’ pertanto consigliabile che l’appaltatore in occasione della prima richiesta di autorizzazione al subappalto riepiloghi preventivamente la suddivisione in categorie di tutte le lavorazioni previste dal computo metrico estimativo, definendo per ciascuna di esse il relativo importo.

D) Importi non superiori a 150.000 euro: qualificazione del subappaltatore privo di attestazione Soa

Per subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro non è necessaria la qualificazione SOA. Qualora il subappaltatore la possieda per la specifica categoria o per categorie “analoghe” può utilizzarla, sempre nel limite di importo citato.
Qualora il subappaltatore non sia qualificato SOA, unitamente alla richiesta di subappalto inoltrata dall’appaltatore al committente, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificati di esecuzione di lavori analoghi, cioè dichiarazioni rese dal committente e/o dal direttore dei lavori circa la buona esecuzione di opere realizzate nell’ultimo quinquennio. La dichiarazione deve essere resa seguendo lo schema del fac-simile n. 4 se il committente non è un ente pubblico ma un soggetto privato.  Per i lavori pubblici, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006, il certificato di esecuzione lavori rilasciato dagli enti pubblici deve essere predisposto dalle stazioni appaltanti in via telematica attraverso l’Osservatorio informatico istituito presso l’Autorità. In tal caso è opportuno che l’impresa ne richieda una copia vidimata dall’ente.
Possono essere documentati anche più lavori, purchè l’importo complessivo risulti almeno pari a quello del contratto di subappalto;
2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio è almeno pari al 15% dell’importo del subappalto.
Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione resa secondo il fac-simile n. 5, ove si fa riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci.
Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla C.C.I.A.A., da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga l’importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice corredata da una dichiarazione, resa secondo il fac-simile n. 6, che ne attesti la conformità all’originale.
3) un elenco dell’attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è sufficiente.
Una eccezione è prevista per il caso di lavori di categoria OG13 (opere di ingegneria naturalistica) per i quali è richiesta o la qualificazione SOA  nella specifica categoria, oppure il certificato di cui al precedente punto 1) corredato dall’attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

E) Certificazione ISO 9000 del subappaltatore per importi superiori a 619.000 euro

Per i subappalti superiori a tale limite, oltre alla già illustrata attestazione SOA per categoria ed importo adeguati, l’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 stabilisce la necessità di possedere la Certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000.
Il possesso di detta Certificazione deve risultare dall’attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza più recente.

F) Dichiarazione inerente le forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice

In allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, deve essere presentata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del Codiuce Civile, tra l’impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice, ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.
Tale dichiarazione, resa in carta non bollata e con firma semplice, cioè non autentica, può essere redatta secondo il fac-simile n. 7.Qualora sussistano forme di controllo o di collegamento tra l’appaltatore e l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo, la dichiarazione va opportunamente modificata indicando tali forme.

 G) Cartelli di cantiere

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché gli eventali relativi dati di qualificazione SOA (ragione sociale della SOA, categoria e importo di qualificazione).
A tal fine il Ministero dei lavori pubblici aveva emanato la circolare n. 1729/UL, dell’1-6-1990, con la quale veniva riportato uno schema indicativo di tali cartelli (vedi fac-simile n. 8).
In essa è stabilito che nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiore a m 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il  direttore dei lavori dovrà altresì provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere.
Pur non essendo vincolante per gli altri enti pubblici, la circolare del ministero dei Lavori pubblici può essere considerata di generale riferimento.

H) Trasmissione copia del contratto di subappalto

Come già ricordato al punto A, l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di trasmettere al committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, fotocopia semplice dei contratti di subappalto.

I) Obblighi di tracciabilità dei pagamenti –  relativa clausola contrattuale

La legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia antimafia”`, ha introdotto norme circa la tracciabilià dei pagamenti, cui sono vincolati non solo gli appaltatori, ma anche i subappaltatori. Senza voler in questa sede riepilogare tutta la normativa, si accenna ai principali obblighi:

– il subappaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante:

• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”.

– i subappaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Ciò significa che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo le deroghe più sotto descritte, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali le Ri.Ba.. Tali conti dedicati possono essere utilizzati per più commesse pubbliche. Inoltre sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
I conti correnti dedicati possono essere reintegrati dal titolare del conto mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni  e perciò con esclusione di contanti e assegni;

– I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, relativi al cantiere pubblico nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (cioè all’acquisto di macchinari) sono eseguiti tramite un conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale o  altri strumenti di incasso o di pagamento  idonei  a  consentire  la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche quando il pagamento è riferibile solo parzialmente alla realizzazione dell’appalto pubblico. Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.
Si ritiene atresì, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge, che le spese generali per cui vige l’obbligo di utilizzo del pagamento con bonifico mediante conto corrente dedicato siano solo quelle direttamente riconducibili alla gestione del singolo cantiere e non quelle generali di gestione dell’impresa;

– I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
– per le spese giornaliere di importo fino a 1.500 euro, inerenti il lavoro pubblico, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa (ad es. carte di credito, assegni, bancomat) L’eventuale costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere per spese  giornaliere,  salvo  l’obbligo  di  rendicontazione,  deve essere  effettuata in favore di uno o più dipendenti tramite  bonifico  bancario  o  postale  o  di strumenti di pagamento differenti purché idonei ad assicurare a piena tracciabilità della transazione finanziaria;
– gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);
– La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le indicazioni qui brevemente accennate, rimandando agli altri articoli sul tema pubblicati su questa rivista. (fac-simile n. 9)

L) Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture

Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di pagamento diretto i soggetti  aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Come già detto, il pagamento diretto del subappaltatore dal parte della stazione appaltante, con le relative incombenze già ricordate, avviene anche nel caso del ricorso al subappalto delle cosidette opere “superspecializzate” superiori al 15% dell’importo dell’appalto e ai 150.000 euro.

 M) Oneri per la sicurezza e corresponsabilità dell’appaltatore circa gli obblighi in tema di sicurezza

L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di questa disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

 N) Responsabilità solidale dell’appaltatore per il trattamento economico e i contributi previdenziali dei dipendenti del subappaltatore

Il subappaltatore, come ovviamente anche l’affidatario, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l’appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Si rammenta inoltre quanto disposto dal Decreto legislativo 276/2003,al comma 2° dell’art. 29, in relazione a tutti i subappalti, pubblici o privati, e cioè che “il committente o il datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno dei subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

O) Responsabilità solidale ai fini fiscali

Sul tema della responsabilità fiscale negli appalti, disciplinata dall’art.35, comma 28, del D.L. 223/2006 e già oggetto di modifiche da parte del “decreto sulle semplificazioni fiscali” e da parte del “decreto sviluppo”, si precisa che, a partire dal 22 giugno 2013, il DL 69/2013, c.d. “decreto del fare”, ha previsto l’eliminazione della responsabilità solidale fiscale per quel che riguarda il versamento dell’IVA relativa all’appalto. Pertanto, a partire da tale data, restano in vigore le sole disposizioni relative alla responsabilità (ed alla sanzione in capo al committente) per il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto.
In particolare, la norma prevede, in estrema sintesi:

• la responsabilità solidale nei soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore (escludendo quindi il committente).
• la possibilità, per l’appaltatore, di evitare la responsabilità solidale, qualora, prima di pagare il corrispettivo, acquisisca dal subappaltatore idonea documentazione che dimostri il corretto assolvimento degli obblighi fiscali.
• sono in vigore le sole disposizioni relative alla responsabilità (ed alla sanzione in capo al committente) per il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto.

A seguito delle modifiche introdotte si è reso necessario aggiornare il facsimile di “dichiarazione sostitutiva” che permette di escludere l’applicazione della nuova disciplina sulla responsabilità solidale fiscale.

Il modello (fac-simile 10) proposto resta improntato a criteri di massima semplificazione, pur contenendo tutti gli elementi necessari, indicati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.40/E dell’8 ottobre 2012.
Il modello è suddiviso in 3 parti:

– nella prima, vanno indicati i dati identificativi dell’impresa o società dichiarante e la tipologia di contratto, appalto o subappalto, per il quale viene resa la dichiarazione;
– nella seconda, devono essere indicati gli estremi dei versamenti (modello F24) delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, relativi al contratto ed i cui termini di versamento sono scaduti alla data della dichiarazione;
– nella terza, viene riservato uno spazio per le annotazioni, nel quale potranno essere indicate eventuali specificità che incidono sulla compilazione del modello, nonché, nel caso di appalto, la presenza o meno di subappaltatori, per i quali l’appaltatore allega analoga documentazione da questi rilasciata.

Completa la redazione della suddetta documentazione la data, il timbro dell’impresa e la firma del dichiarante, del quale deve essere allegata copia del documento d’identità, nonché le dichiarazioni sul rispetto della normativa sulla privacy.
La dichiarazione, nel modello proposto, va redatta in carta semplice e senza autenticazione della firma.

O) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto

L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Qualora venga sottoscritto un apposito elenco prezzi, lo stesso dovrà essere allegato alla copia del contratto di cui al punto H).

P) Disposizioni antimafia comuni a quelle previste per l’appalto

Si applicano al subappaltatore le disposizioni all’appaltatore che si richiamano solo per menzione:

– la certificazione “antimafia”, ora acquisita dalla Stazione appaltante;
– comunicazione circa la composizione azionaria;
– compilazione del modello GAP (per la parte relativa ai “subappaltatori”);
– denuncia di inizio lavori;
– redazione dei piani di sicurezza

Per la trasmissione di atti e documenti all’ente committente i subappaltatori ricorrono di norma alla ditta appaltatrice.

Q) Subappalti “a cascata”
(Art. 118 del D. Lgs. n.163/2006 – artt. 72, 4° comma,  74 e 141, comma 2, D.P.R. n. 554/1999)

Il subappalto di opere ricevute in subappalto (il cosiddetto “subappalto a cascata”) è vietato. In deroga a tale principio generale il subappaltatore può a sua volta subappaltare solo la posa in opera dei seguenti impianti, strutture e opere speciali:

– impianti elettromeccanici trasportatori (categoria OS4);
– impianti pneumatici e antiintrusione (categoria OS5);
– strutture prefabbricate in cemento armato (categoria OS13);
– componenti srutturali inacciaio (categoria OS18-A);
– componenti per facciate continue (categoira OS18-B).

Tali subappalti “a cascata” sono soggetti alle medesime disposizioni autorizzative previste per i subappalti diretti.

In tale ambito è opportuno ricordare che la facoltà del subappaltatore di rivolgersi ad imprese di propria fiducia non può portare alla violazione  del divieto di somministrazione irregolare o fraudolenta di manodopera stabilito dal Decreto legislativo 276/2003, agli articoli 27 e 28.

R) Noli a caldo – contratti di fornitura con posa in opera
(Art. 118, comma 11, D. Lgs. 163 del 12/4/2006)

Va preliminarmente chiarito che i subappalti, ancorchè di importo inferiore al 2% di quello dell’appalto, oppure con bassa incidenza della manodopera, sono comunque e sempre soggetti alla normativa fin qui richiamata, soprattuto alla richiesta di autorizzazione, soggetta al silenzio-assenzo dopo 30 giorni, ridotti a 15 qualora l’importo del subappalto non superi il 2% di quello dell’appalto.
Pertanto ogni prestazione che si configuri qule appalto affidato a terzi dall’appaltatore è giuridicamente subappalto e non può essere assimilato alle due fattispecie qui esaminte dei noli a caldo e delle forniture in opera.
Le prestazioni che ricadono in questi contratti, qualora rispondano ad alcuni requisiti, vengono assoggettate alla medesima disciplina dei subappalti, già riepilogata dall’inizio di questo capitolo.
I contratti di fornitura in opera (distinti dai contratti di appalto il cui oggetto è la realizzazione di un bene e non la fornitura di un materiale) ed i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con l’operaio addetto alla manovra) per  essere  assoggettati al medesimo regime previsto per i subappalti devono incidere, singolarmente, per più del 2% dell’importo dei lavori affidati o essere di importo superiore a 100.000 euro, e contemporaneamente vi deve essere un’incidenza della mano d’opera superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. In tal caso si devono seguire le indicazioni sopra riportate in tema di subappalto.  Viceversa deve essere inviata all’ente committente una semplice comunicazione (fac-simile n. 11).
Si rammenta da ulimo la prevsione dell’art 15 dello Statuto delle imprese – legge 11/11/2011, n. 180 – che così recita:
“La disposizione dell’art. 118, comma 3, seondo periodo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche agli esecutori in subcontratto di fornitura le cui prestazioni sono pagate in base allo stato d’avanzmento lavori ovvero a stato d’avanzamento forniture”.
L’art. 118, comma 3, secondo periodo ella legge 163/2006 prevede che: Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari..
S) Noli a freddo – contratti di fornitura

Ai fini della normativa relativa agli appalti pubblici e dei relativi adempimenti i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza l’operaio addetto al loro funzionamento) ed i contratti di fornitura che non prevedono la posa in opera non sono soggetti alla disciplina prevista per i subappalti.
Non sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell’ente committente, non sono vincolati ad alcuna formalità ed il soggetto che concede il nolo del proprio macchinario non è sottoposto alla verifica di “non mafiosità”.
Quanto detto in chiusura del precedente punto sui noli a cado, con iferimento alla statuto delle imprese si applica alle semplici forniture enza posa in opera.

T) Cottimo fiduciario

L’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, unitamente al subappalto, cita anche il “cottimo”, vincolandolo alle medesime disposizioni. Il D.P.R. 554/99 disciplinava all’art. 144 lo strumento del “cottimo” che costituiva genericamente una modalità di aggiudicazione dei lavori mediante una “procedura negoziata”, ove l’ufficio pubblico stipulava apposita convenzione con persona idonea di fiducia per l’esecuzione di un lavoro fino a 200.000 euro. Tale strumento non doveva essere confuso con la fattispecie individuata dall’art.13 del contratto di lavoro del settore edile che disciplina le condizioni cui l’azienda deve attenersi nel caso in cui affidi ai propri dipendenti lavorazioni a cottimo individuale o collettivo.
Ora i commi 1 e 2 dell’art. 144 del D.P.R.  554/99 sono stati abrogati dall’art. 256 del D.Lgs. 163/2006,quindi la legislazione di riferimento per il “cottimo” rimane l’art.  125 del Codice degli Appalti, oltre l’art. 118. Il  cottimo fiduciario è possibile per appalti di importo compreso tra 40.000 euro e 200.000 euro e l’affidamento avviene previa consultazione di almeno 5 soggetti.


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