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22.12.2014 - economia
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL D.Lgs. 231/02
Il D.L. 12/09/2014, n. 132, è stato convertito in legge dalla L. 10/11/2014, n. 162
Tale legge ha modificato l’articolo 1284 del Codice civile con lo scopo di contrastare il ritardo nei pagamenti. A tal fine ha stabilito che, se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (cioè quando entrambe le parti siano una società, una pubblica amministrazione o un professionista nell’esercizio della propria attività) ovvero il D. Leg.vo 09/10/2002, n. 231.
La disposizione si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
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