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27.03.2014 - lavoro

INPS – REIMPIEGO DI LAVORATORI LICENZIATI E ASSUNTI NEL 2013- BENEFICI CONTRIBUTIVI – CIRCOLARE N. 32/2014

Entro il prossimo 12 aprile 2014 le aziende che nel corso del 2013 hanno assunto lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, devono presentare una apposita istanza all’Inps al fine di poter usufruire di un beneficio di 190 euro per 6 mesi o per 12 mesi se i rapporti instaurati erano a termine o a tempo indeterminato.

Premessa
Come noto per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti nonché dei lavoratori licenziati da imprese edili per fine cantiere. Conseguentemente a partire dal 2013 è venuta meno la possibilità per le imprese che assumono tali tipologie di lavoratori di godere delle misure incentivanti in vigore fino al 31 dicembre 2012 – che consistevano essenzialmente in una significativa agevolazione contributiva (cfr. Not. n. 3/2013 e Not. n. 6/2013 cui si rinvia).
Al posto di tale agevolazione contributiva – non più in vigore – è stato introdotto una nuovo incentivo. Infatti , nel limite complessivo di spesa di venti milioni di euro, è stato istituito un nuovo beneficio  che è concesso ai datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) che, nel corso del 2013, hanno assunto, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
Il beneficio è pari a 190 euro:
– per 6 mesi se i rapporti instaurati siano stati a termine;
– per 12 mesi se i rapporti instaurati siano stati a tempo indeterminato.

Ora l’Inps con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014 ha fornito le necessarie istruzioni operative per l’applicazione del beneficio in parola.
A tale circolare – reperibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota oltre che sul sito dell’Istituto – si rinvia per quanto riguarda gli aspetti operativi che non presentano particolari difficoltà.
Si segnala che il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il beneficio è subordinato anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012. Dunque il beneficio non spetta, a titolo esemplificativo:
– se è applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale;
– se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
– se c’è stata violazione del diritto di precedenza;
– se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei  lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
– gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Si ribadisce che per accedere al beneficio in commento è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza e la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il prossimo 12 aprile 2014.
La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.
A partire dal 13 aprile 2014 l’Istituto provvederà a definire le istanze pervenute nei termini indicati.
L’Istituto precisa al riguardo che i datori di lavoro riceveranno una comunicazione con l’indicazione dell’accoglimento dell’istanza e dell’importo complessivo spettante compreso delle quote di ripartizione mensile.
In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

Circolare n. 32 13 marzo 2014


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